Prescrizione dell’azione erariale e limiti dell’art. 66 c.g.c. (Corte dei Conti Sez. III App. n. 119 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I limiti formali e materiali posti dall’art. 66, comma 2, cod. giust. cont. alla interruzione della prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa — con il tetto complessivo di sette anni e la possibilità di interruzione una sola volta — trovano applicazione, per espressa previsione dell’art. 2, comma 2, delle norme transitorie (allegato 3 al d.lgs. n. 174/2016), soltanto con riguardo ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla entrata in vigore del Codice stesso. Per le condotte anteriori opera il regime previgente, nel quale il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto senza limiti da atti interruttivi validi ed efficaci, non soggetti a rigore di forme. È sufficiente uno scritto del creditore che contenga la chiara indicazione del soggetto obbligato e la manifestazione inequivoca della volontà di far valere il proprio diritto.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio un dirigente pubblico, in qualità di responsabile unico del procedimento, per il danno erariale derivante da un intervento manutentivo di somma urgenza eseguito su un’unità immobiliare dell’Istituto previdenziale, con costi ritenuti non giustificati per il trasporto dei materiali di risulta a discarica. Il convenuto era stato destinatario di una sanzione disciplinare e di una messa in mora con raccomandata a mano del 9.1.2018.
Il giudice di prime cure ha dichiarato prescritta l’azione contabile, ritenendo superato il termine massimo di sette anni fissato dall’art. 66, comma 2, cod. giust. cont. rispetto alla data di proposizione della domanda, anche considerando valida la messa in mora. La Procura regionale ha proposto appello, con intervento adesivo dell’Istituto datore di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo centrale della decorrenza e della interruzione della prescrizione nella responsabilità amministrativo-contabile. Rileva che il giudice di prime cure ha assunto come dies a quo il 1° agosto 2013, data del mandato di pagamento delle spese contestate, ma non ha considerato che a tale data il fatto dannoso era anteriore all’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile.
La Corte richiama l’art. 2, comma 2, delle norme transitorie e abrogazioni, secondo cui le norme del Codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dall’entrata in vigore. Poiché la condotta contestata risale al 2013, trova applicazione il regime previgente, nel quale il termine prescrizionale poteva essere interrotto illimitatamente.
Il Collegio ricostruisce la validità dell’atto interruttivo. Richiama la giurisprudenza contabile secondo cui la costituzione in mora non richiede formule solenni né quantificazione del danno, essendo sufficiente la chiara indicazione del soggetto obbligato e l’inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio diritto. La messa in mora del 9.1.2018 possiede tali requisiti e ha quindi interrotto validamente il termine, facendo decorrere una nuova prescrizione quinquennale con scadenza al 9.1.2023.
L’invito a dedurre del 15.6.2021 e la successiva citazione del 29.10.2021 sono intervenuti prima di tale termine ultimo. L’azione erariale risulta pertanto tempestivamente esercitata. Il primo e il secondo motivo di appello sono accolti, il terzo assorbito.
Nota della Redazione
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