Partecipazione al sodalizio da singolo reato-fine: no indizi automatici (Cass. pen. Sez. III n. 13202 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea a integrare di per sé indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. È necessario che i rapporti tra tali soggetti costituiscano forme di interazione nell’ambito di un gruppo organizzato e non relazioni di tipo immediato e diretto, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria. L’appartenenza a un sodalizio criminale può desumersi anche dalla partecipazione a un solo reato-fine, purché il ruolo svolto e le modalità dell’azione evidenzino il vincolo, ciò che accade solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei o quando l’autore impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio. Il controllo di legittimità sul vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame è limitato alla verifica dell’adeguatezza delle ragioni ai canoni della logica e ai principi di diritto, non potendo risolversi nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Il Fatto
Con ordinanza del 19 settembre 2024 il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, ha parzialmente accolto la richiesta proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza del Gip che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all’art. 74, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 e all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale ha annullato la misura con riguardo al delitto associativo, ritenendo non sussistenti elementi idonei ad affermare una stabile adesione dell’indagato al sodalizio, e ha sostituito la custodia in carcere, per il residuo reato di cessione, con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi sul delitto associativo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile, perché articola censure in fatto non consentite in sede di legittimità. In via preliminare la Corte rileva che, pur non avendo il Pubblico Ministero ricorrente speso argomentazioni sulla sussistenza delle esigenze cautelari per il delitto associativo, il ricorso è esaminabile in ragione dell’operatività, in caso di accoglimento, della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero che impugni l’ordinanza di riesame che abbia escluso la gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni sull’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che possono ritenersi implicitamente sussistenti quando la misura sia stata richiesta per reati coperti dalla presunzione richiamata.
Sul motivo, la Corte richiama i limiti di sindacabilità dei provvedimenti del Tribunale del riesame in tema di misure cautelari personali. Al giudice di legittimità spetta la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, non il controllo delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate.
Nel caso di specie i rilievi del ricorrente si sostanziano in una alternativa interpretazione dei dati investigativi posti a fondamento della misura. Il Tribunale del riesame ha apprezzato le risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali, ritenendole sintomatiche del coinvolgimento dell’indagato nel traffico di stupefacenti, ma non della sua compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio. La valutazione sui rapporti con i sodali non è manifestamente illogica, né emerge la consapevolezza dell’esistenza dell’organizzazione criminale e delle sue finalità.
La Corte ribadisce che dalla attività di spaccio non può trarsi alcun indizio di appartenenza all’associazione e che un unico ed isolato riferimento a un presunto membro di spicco, in una conversazione relativa a un previsto acquisto collettivo di stupefacente, è di per sé insufficiente a fondare la sussistenza di rapporti stabili e permanenti, in luogo di relazioni dirette e immediate sintomatiche della sola volontà di concludere un singolo affare. Il provvedimento impugnato ha quindi motivazione corretta in diritto e non illogica, a fronte della quale il ricorrente opera una mera ricostruzione alternativa della vicenda.
Nota della Redazione
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