Inammissibile memoria del PM non ricorrente e doglianze cautelari non devolute (Cass. pen. Sez. III n. 13201 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti de libertate, la memoria scritta del Procuratore della Repubblica che ha chiesto la misura cautelare è inammissibile quando quell’ufficio non sia parte ricorrente: la parte del procedimento di cassazione è, secondo la regola dell’art. 51, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il solo ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, al quale gli uffici territoriali devono indirizzare le eventuali memorie. Le eccezioni sulla mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli atti presentati a norma dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen., con dedotta perdita di efficacia della misura o inutilizzabilità delle captazioni, sono inammissibili se non tempestivamente proposte davanti al giudice del riesame, spettando a quel giudice l’accertamento sulla completezza della trasmissione ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. Il ricorrente non può limitarsi a denunciare la mera incompletezza degli atti, ma deve indicare concretamente quali atti siano stati omessi e la loro rilevanza ai fini dell’applicazione della misura.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un’ordinanza con la quale il Gip di un Tribunale ha applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico di cui all’art. 74, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato per essersi associato con altri allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Investito della richiesta di riesame, il Tribunale ha confermato l’ordinanza genetica. Avverso tale decisione l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la perdita di efficacia della misura per omessa trasmissione degli atti; l’inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata acquisizione dei decreti autorizzativi; il difetto di motivazione sull’elemento associativo; la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. in tema di esigenze cautelari. La Procura territoriale, non ricorrente, ha depositato una memoria chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto, in via preliminare, la questione processuale della memoria scritta trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che aveva chiesto la misura. La produzione è dichiarata inammissibile. La legittimazione a proporre ricorso, riconosciuta dall’art. 311, comma 1, cod. proc. pen., non attribuisce infatti la qualità di parte nel giudizio di cassazione a quell’ufficio, quando esso non sia ricorrente, e da tale qualità discende la facoltà di presentare memorie ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen.

La Corte argomenta che, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ogni impugnazione richiede un interesse concreto e attuale. Se il Procuratore che ha chiesto la misura non impugna, il suo interesse si è già esaurito con la decisione del riesame, sicché ammetterne l’intervento significherebbe consentire una partecipazione non prevista dal sistema. La parte del procedimento di legittimità resta dunque il solo ufficio del Pubblico Ministero presso la Cassazione, destinatario delle eventuali memorie degli uffici territoriali.

Nel merito, i primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono ritenuti manifestamente infondati e formulati in modo aspecifico. La giurisprudenza di legittimità richiamata esige che l’eccezione sulla tardiva o incompleta trasmissione degli atti al riesame sia sollevata davanti al giudice del riesame, non potendo essere proposta per la prima volta in cassazione. La mancata allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, inoltre, non determina di per sé l’inefficacia della misura né l’inutilizzabilità delle captazioni, ma obbliga il Tribunale ad acquisirli su specifica e tempestiva richiesta.

Il terzo motivo, sulla fattispecie associativa, è parimenti inammissibile. La Corte ribadisce che il ricorso avverso misure cautelari è ammissibile solo per violazione di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa ricostruzione dei fatti. I giudici del riesame hanno valorizzato il ruolo del ricorrente, i contatti tra i sodali, l’uso di mezzi e luoghi dedicati e la cassa comune gestita dal promotore, elementi che integrano l’organizzazione e l’affectio societatis distintive rispetto al mero concorso nei singoli episodi di spaccio.

Quanto al quarto motivo, il reato rientra tra quelli per cui l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. La difesa non ha allegato elementi contrari idonei a superarla, e il Tribunale ha considerato recessivi lo stato di incensuratezza e l’attività lavorativa. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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