Confisca nel patteggiamento: ricorso per vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 13203 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen. con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti. Ne consegue che la confisca del denaro e dell’autoveicolo disposta con la sentenza applicativa della pena concordata deve essere sorretta da motivazione autonoma, sia fattuale che giuridica, sui presupposti che la giustificano.

Il Fatto

Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il GIP del Tribunale di Siena, sull’accordo delle parti, applicava all’imputato la pena di quattro anni di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 10 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per illecita detenzione di cocaina. Il giudice disponeva altresì la confisca dell’autoveicolo e del denaro in sequestro, oltre alla confisca e distruzione della sostanza stupefacente.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per carenza di motivazione in ordine alla confisca del denaro e dell’autovettura. Ha sostenuto che, esclusa l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la confisca sarebbe possibile solo in presenza dei presupposti dell’art. 240, comma 1, cod. pen. o dell’art. 240-bis cod. pen., e ha lamentato che il giudice non aveva considerato il rapporto di lavoro regolare dell’imputato e della moglie, da cui il denaro avrebbe potuto provenire.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla questione preliminare dell’ammissibilità del ricorso in materia di patteggiamento. Richiama la regola secondo cui, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti.

A sostegno del principio la Corte richiama le Sezioni Unite n. 21368 del 26 settembre 2019, dep. 17 luglio 2020, nonché le Sezioni Unite del 26 settembre 2019, Sez. 3 n. 4252 del 15 gennaio 2019 e Sez. 3 n. 15525 del 15 febbraio 2019. Il quadro richiamato conferma che il sindacato di legittimità resta esperibile sui punti della decisione sottratti all’accordo, tra i quali rientrano le misure patrimoniali qui contestate.

Passando al merito, la Corte rileva che il Tribunale ha omesso di motivare in ordine alle ragioni, sia fattuali che giuridiche, sulle quali è stata fondata l’adozione della misura ablativa della somma di denaro e dell’autovettura rinvenute nella disponibilità del ricorrente. Il difetto riguarda proprio i presupposti che legittimano la confisca e che il giudice avrebbe dovuto esplicitare, senza potersi limitare all’applicazione della pena concordata.

Risulta quindi integrato il vizio motivazionale dedotto. Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo esame, in relazione alla confisca della somma di denaro e dell’autoveicolo, dinanzi al GIP del Tribunale di Siena.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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