Iscrizione IAP: verifica INPS d’ufficio e onere probatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20938 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di iscrizione alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, l’accertamento regionale dei requisiti previsti dall’art. 1 del d.lgs. n. 99/2004 non esclude il potere dell’INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie e di disporre d’ufficio l’iscrizione, la variazione o la cancellazione dagli elenchi, con comunicazione agli interessati. Una volta accertata la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione in una determinata gestione, spetta all’interessato allegare e provare che detti presupposti sono venuti meno. Le dichiarazioni rese dagli assicurati agli ispettori costituiscono prova liberamente valutabile dal giudice. Il vizio di motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è sindacabile solo per violazione del “minimo costituzionale”.
Il Fatto
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva respinto il gravame avverso la pronuncia di primo grado. Quest’ultima, decidendo sull’opposizione a un avviso di addebito per contributi dovuti alla gestione coltivatori diretti per gli anni dal 2005 al 2011, aveva qualificato come opposizione agli atti esecutivi i motivi attinenti alla regolarità formale del titolo, dichiarandola tardiva, e respinto nel resto l’opposizione.
La questione centrale riguarda l’iscrizione della ricorrente alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti e dei familiari coadiutori, contestata sotto il profilo della qualifica soggettiva e della ritenuta necessità di un provvedimento regionale di riconoscimento. La ricorrente propone cinque motivi di censura, illustrati da memoria; l’INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si invoca un giudicato esterno che escluderebbe la qualità di coadiutore, è inammissibile. La sentenza asseritamente passata in giudicato è trascritta nel ricorso ma non risulta prodotta, né inserita nell’elenco dei documenti comunicati; difetta inoltre l’attestazione del passaggio in giudicato. Dal testo della pronuncia richiamata non emerge che il rapporto di lavoro subordinato ivi contestato coincida con quello oggetto dell’odierna controversia: si parla di un rapporto con “una società” e di un provvedimento amministrativo con date diverse da quelle indicate nell’atto impugnato.
Il secondo motivo è infondato. La ricorrente sostiene che, in base all’art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, solo le Regioni potrebbero accertare i requisiti per l’iscrizione tra gli IAP, difettando nella specie il provvedimento regionale. La Corte rileva che il tenore letterale della norma conduce a conclusioni opposte: dopo aver disposto che le Regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti, la disposizione fa salva la facoltà dell’INPS di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del d.P.R. n. 476/2001. A sua volta l’art. 6 del d.P.R. n. 476/2001 stabilisce che l’Istituto, effettuate le opportune verifiche, dispone d’ufficio l’iscrizione, la variazione o la cancellazione dagli elenchi, dandone comunicazione agli interessati. Il combinato disposto delle due norme rende inconsistente la censura.
Alla luce di tale motivazione sono infondati anche il terzo, quarto e quinto motivo. La sentenza di merito ha valorizzato le dichiarazioni rese agli ispettori dalla ricorrente e dai familiari, ritenendole idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva; il loro contenuto, prova liberamente valutabile dal giudice, non è contestato in questa sede. Quanto al rilievo temporale del verbale ispettivo, la Corte non ha fondato la decisione sullo stesso, ma ha affermato che, accertati i presupposti per l’iscrizione, spetta all’interessato provare che essi sono venuti meno: nella specie l’esistenza dei requisiti è stata desunta dalle dichiarazioni, dalla difesa incentrata sull’attività svolta nel magazzino e dalla prosecuzione dell’attività negli anni 2010 e 2011 senza allegate modifiche.
Sul quinto motivo, la Corte ricorda che dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, restando il sindacato circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” dell’art. 111, comma 6, Cost. Il vizio lamentato non sussiste, essendo la motivazione chiara e non contraddittoria. Il ricorso è dunque rigettato, senza condanna alle spese per assenza di attività difensiva dell’Istituto, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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