Principi di diritto (Massima) La falsa attestazione dello stato di malattia del pubblico dipendente, ex art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, configura un’autonoma fattispecie di responsabilità erariale che prescinde dall’accertamento penale, costituendo il danno all’immagine e il danno patrimoniale (retribuzione indebitamente percepita) un’ipotesi di danno in re ipsa. L’eccezione di prescrizione del danno patrimoniale è respinta se l’azione dell’amministrazione dinanzi al giudice del lavoro, volta a contestare la legittimità del licenziamento, integra un atto interruttivo ex art. 2943 c.c.; il danno da disservizio, invece, si prescrive in cinque anni dal momento in cui l’esborso per le indagini difensive è stato sostenuto, non essendo interrotto da un giudizio che non abbia ad oggetto quella specifica posta.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Corte dei Conti citava in giudizio un dipendente dell’Ente autonomo Volturno (EAV), società in house della Regione Campania, per aver simulato lo stato di malattia nei giorni 27 e 28 ottobre 2017, allontanandosi dall’abitazione per fare la spesa e per partecipare a una partita di calcio. L’azienda, dopo indagini investigative, aveva disposto la destituzione del dipendente, confermata dal giudice del lavoro. La Procura contestava il danno patrimoniale (€ 95), il danno da disservizio per le spese di investigazione (€ 11.000) e il danno all’immagine (€ 5.000).
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità del danno all’immagine, fondata sulla mancanza di una sentenza penale definitiva. Ha chiarito che la normativa applicabile è l’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, che configura una fattispecie speciale e tipizzata, “sganciata dalla pregiudizialità penale”, come confermato dall’inciso “ferme la responsabilità penale e disciplinare”. Il danno all’immagine, quindi, non segue i criteri generali dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha distinto le due poste. Per il danno patrimoniale, ha ritenuto che l’azione giudiziale dell’EAV dinanzi al giudice del lavoro, conclusasi con la sentenza della Cassazione n. 23852 del 5.9.2024, abbia interrotto la prescrizione ex art. 2943 c.c., rendendo tempestivo l’invito a dedurre notificato il 7.10.2025. Per il danno da disservizio, invece, ha accolto l’eccezione: il giudizio sul licenziamento non ha mai avuto ad oggetto quella posta, emersa solo in questa sede, e il termine quinquennale decorre dal pagamento all’agenzia investigativa (18.1.2019), senza atti interruttivi.
Nel merito, la Corte ha ritenuto provata la condotta illecita, evidenziando l’incompatibilità tra la diagnosi di “cervicalgia cefalea” e lo svolgimento di attività come portare buste della spesa e giocare a calcio, configurando il dolo nella simulazione dello stato di malattia. Ha confermato il danno patrimoniale di € 95 e riconosciuto il danno all’immagine, ma lo ha rideterminato in via equitativa a € 1.000, ritenendo sovrabbondante la richiesta della Procura (€ 5.000), considerato il clamore mediatico limitato e la reazione disciplinare dell’ente.
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