Responsabilità contabile per illegittima revisione prezzi in variante d’opera (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 130 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno erariale conseguente all’illegittima revisione dei prezzi applicata mediante variante in corso d’opera è imputabile a titolo di dolo al RUP e al direttore dei lavori quando ricorrano concordati indici sintomatici univoci e sia dimostrata la volontà dell’evento dannoso richiesta dall’art. 21 d.l. n. 76/2020. La clausola di revisione prezzi imposta dall’art. 29 d.l. n. 4/2022 non opera automaticamente, ma solo se ne ricorrano i presupposti specifici e le condizioni procedimentali previste dalla lex specialis. L’art. 26 d.l. n. 50/2022 è applicabile ai soli appalti aggiudicati con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, restando esclusi i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il RUP e il direttore dei lavori di un intervento comunale di completamento stradale, chiedendo la condanna solidale al risarcimento di un danno erariale di € 36.253,54. L’accusa riguardava l’illegittima applicazione della revisione prezzi in una perizia di variante, con indebita compensazione in favore dell’appaltatore, errata applicazione del nuovo prezzario regionale e mancata sospensione del cantiere.

Entrambi i convenuti si costituivano, eccependo l’inammissibilità della citazione per tardività, il difetto di legittimazione passiva del RUP e l’assenza dell’elemento soggettivo. La Procura fondava il dolo su una serie di indici sintomatici: la chiarezza della normativa, la falsità delle date in perizia, l’opacità del contesto e il vantaggio patrimoniale conseguito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività della citazione. L’art. 67, comma 6, c.g.c. stabilisce che, in caso di invito a dedurre emesso contestualmente verso più soggetti, il termine di 120 giorni decorre dal perfezionamento della notifica per l’ultimo invitato. La notifica differenziata al secondo convenuto giustifica dunque il decorso del termine e l’azione resta ammissibile.

Quanto alla posizione del RUP, la Corte ribadisce che il suo ruolo non è meramente istruttorio. Tra gli obblighi istituzionali vi è quello di verificare la correttezza e la legittimità degli atti tecnici e amministrativi del procedimento. Il convenuto aveva vistato la perizia di variante e proposto al dirigente la relativa approvazione: la mancata considerazione della condotta del dirigente resta rimessa alla prudente valutazione del Pubblico Ministero contabile.

Sul merito, il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 26 d.l. n. 50/2022, poiché la procedura non rientra tra gli appalti aggiudicati con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, essendo offerta e rendicontazione avvenute nello stesso anno solare. L’art. 7, comma 2-ter, d.l. n. 36/2022 chiarisce l’ambito dell’art. 106, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 50/2016, ma non consente la modifica automatica del corrispettivo. Quanto alla clausola contrattuale, essa non si applicava alla fattispecie poiché difettavano le condizioni specifiche previste nel disciplinare, tra cui l’esclusione dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell’anno di presentazione dell’offerta.

L’incremento di € 34.310,00 è pertanto illegittimo, così come le voci derivate: spese tecniche per € 974,71 e incentivi per € 939,52, questi ultimi ricalcolati sugli importi effettivamente riconosciuti nella determinazione di approvazione della variante. Il danno subito dall’ente locale per maggiori incentivi prescinde dalla quota percepita dal singolo.

Sull’elemento soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo nell’indicazione della data di ultimazione dei lavori al 5.08.2022 a fronte dell’approvazione della variante del 4.08.2022, unitamente all’interpretazione della normativa e alle dichiarazioni rese dal direttore dei lavori in sede di escussione. Irrilevante l’archiviazione penale, motivata dalla modifica del reato di abuso d’ufficio. I convenuti sono condannati in solido al pagamento di € 36.224,23.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *