Pensione di inabilità per assoluta impossibilità a proficuo lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 110 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti l’azione è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c.g.c., quando l’amministrazione di appartenenza abbia opposto un provvedimento non satisfattivo della domanda di pensione di inabilità, non rilevando che la liquidazione competa all’INPS. Il giudizio non ha natura impugnatoria, ma si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, avente ad oggetto la spettanza e la misura del trattamento. Il diritto alla pensione ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 presuppone l’anzianità contributiva prescritta, la risoluzione del rapporto per infermità non dipendenti da causa di servizio e lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’accertamento del requisito sanitario è demandato alla consulenza tecnica d’ufficio esperita nel contraddittorio delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero della difesa dal 1992 con inquadramento di infermiere, ha presentato il 5 giugno 2019, mentre era ancora in servizio, istanza per l’accertamento della condizione di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, al fine di ottenere la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995.

La Commissione medico legale competente, all’esito della visita dell’8 luglio 2019, ha riconosciuto l’inidoneità al servizio incondizionato ma ha escluso l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, attribuendo l’inidoneità a infermità non dipendenti da causa di servizio. Il ricorrente ha quindi introdotto il giudizio davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento del diritto dal momento della domanda.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha innanzitutto ribadito che il giudizio pensionistico contabile non ha natura impugnatoria e non è preordinato a sindacare la legittimità di provvedimenti amministrativi: oggetto del processo è l’accertamento della titolarità del diritto vantato, non la validità dell’atto.

L’eccezione di improponibilità sollevata dall’INPS, per mancanza di domanda amministrativa nei suoi confronti, è stata rigettata. Il ricorrente aveva presentato l’istanza al CIMA di Aulla, presso cui era in servizio, e la stessa era stata respinta quanto al requisito sanitario: sussiste dunque un provvedimento amministrativo non satisfattivo, idoneo a integrare la condizione dell’art. 153 c.g.c. Non assume rilievo, ha precisato la Corte, che il diniego provenga dall’amministrazione di appartenenza e non dall’INPS.

Quanto alla richiesta di estromissione avanzata dal Ministero della difesa per difetto di legittimazione passiva, essa è stata parimenti respinta. Le condizioni dell’azione si accertano in relazione alla loro affermazione nell’atto introduttivo, e il ricorso conteneva doglianze relative ai provvedimenti di diniego adottati da quella amministrazione.

Nel merito, la Corte ha verificato la sussistenza dei tre requisiti richiesti dal D.M. n. 187/1997: l’anzianità contributiva, la cessazione dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio e il requisito sanitario. Il primo è stato desunto dal prospetto INPS sul servizio prestato; il secondo dal verbale della Commissione medica dell’8 luglio 2019. Quanto al terzo, la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato le gravi condizioni cliniche del ricorrente e la condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro sin dalla data della domanda. Il giudice non ha ravvisato ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, che ha operato nel contraddittorio delle parti.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con decorrenza amministrativa della pensione, riconoscimento di rivalutazione monetaria e interessi legali secondo il principio delle Sezioni riunite, condanna dell’INPS alle spese di lite e compensazione delle spese nei confronti del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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