Pensione privilegiata per asbestosi: equivalenza tabellare e prescrizione dei ratei (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 159 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria presuppone l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e della sua ascrivibilità a una delle categorie della tabella A allegata al d.P.R. n. 915/1978. Quando l’infermità non trovi collocazione in una voce tabellare specifica, la sua classificazione può fondarsi sull’equivalenza con la voce più prossima, purché il giudizio sia sostenuto da un accertamento tecnico che ne evidenzi il danno anatomico e funzionale. Il diritto alla pensione è imprescrittibile, ma i singoli ratei restano soggetti alla prescrizione quinquennale, che è interrotta dalla notifica del ricorso: spettano quindi solo i ratei maturati nel quinquennio anteriore. Sui ratei così determinati competono interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eccedente quello dovuto per interessi.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare della Marina congedato nel 1997, ha chiesto al Ministero della difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la pensione privilegiata per una infermità respiratoria correlata all’esposizione ad amianto. Con decreto n. 52/1/M dell’8 giugno 2017 l’Amministrazione ha negato il beneficio, ritenendo l’infermità accertata non ascrivibile ad alcuna categoria pensionistica.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, sostenendo che la patologia dovesse essere qualificata in modo più grave e ascritta all’ottava categoria della tabella A per equivalenza con la voce n. 14, “bronchite cronica”. Ha chiesto l’acquisizione del fascicolo amministrativo, una consulenza tecnica d’ufficio e il riconoscimento del trattamento privilegiato con i ratei pregressi. Il Ministero, costituitosi, ha invocato l’insindacabilità del giudizio della CMO e, in subordine, la prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
Il giudizio verte sull’accertamento dei presupposti della pensione di privilegio di ottava categoria. In via preliminare il Giudice esamina l’eccezione di prescrizione, accogliendola per i ratei anteriori al quinquennio decorrente dall’introduzione e notifica del ricorso. Il principio applicato distingue nettamente il diritto a pensione dai singoli ratei: l’imprescrittibilità del primo non esclude la prescrittibilità dei secondi, con estinzione del diritto alla relativa riscossione. La Corte richiama in proposito la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite (C.S.U. n. 5895 del 26.06.1996).
Sul merito, la decisione si fonda sulla relazione del Collegio medico-legale, che ha indicato la corretta diagnosi e ha qualificato l’infermità respiratoria correlata all’esposizione ad amianto come dipendente da causa di servizio. Il Collegio ha precisato che il giudizio diagnostico è ascrivibile all’ottava categoria di tabella A in analogia alla voce n. 14, “bronchite cronica”, corrispondente a una riduzione della capacità lavorativa generica compresa tra il 21 e il 30 per cento.
Il Giudice ritiene determinante l’apporto conoscitivo del peritato e valorizza la valutazione comprensiva del danno anatomico e funzionale, non migliorabile e compatibile con una pensione privilegiata a vita. Su questa base riconosce la pensione di privilegio di ottava categoria, con diritto alla liquidazione dei ratei spettanti.
La decorrenza dei ratei è fissata al quinquennio precedente l’introduzione del ricorso, che ha interrotto la prescrizione, e comunque previa decurtazione delle somme già percepite con il trattamento in godimento. Sui maggiori ratei spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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