Reggenza reiterata e conflitto di interessi: illegittimo il decreto prefettizio (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 14 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’istituto della reggenza di un incarico dirigenziale è legittimo solo in presenza di una contingenza eccezionale e non può supplire a una carenza organica conosciuta e prevedibile. L’istituto deve accompagnarsi all’avvio tempestivo, nei tempi ordinariamente previsti, della procedura di copertura del posto vacante. La copertura mediante reggenza per un arco temporale ultradecennale, senza ricorso alle procedure ordinarie, integra illegittimità. La nomina a responsabile del procedimento del medesimo soggetto poi destinatario dell’incarico configura un conflitto di interessi, anche solo potenziale, rilevante ex art. 6-bis l. n. 241/1990. Il provvedimento sottoposto a controllo preventivo non è efficace prima della registrazione e non può essere eseguito anticipatamente.
Il Fatto
Il Prefetto di una provincia ha prorogato, con decreto del 1° dicembre 2023, la temporanea reggenza dell’incarico di Dirigente di un’Area deputata alla tutela dei diritti civili, della cittadinanza e dell’immigrazione. La proroga decorreva dal 9 dicembre 2023, fino alla conclusione della procedura di mobilità per la copertura definitiva del posto e comunque per non più di un anno.
Il medesimo incarico era già stato affidato in reggenza al medesimo funzionario nel periodo precedente, dall’8 dicembre 2022 al 9 dicembre 2023, e l’Area risultava coperta con incarichi successivi in reggenza sin dal 28 maggio 2013. La Sezione regionale di controllo ha deferito la questione all’adunanza pubblica per esaminare due profili: la reiterazione della reggenza e l’individuazione, quale responsabile del procedimento, del soggetto poi divenuto destinatario dell’incarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’orientamento restrittivo sul ricorso all’istituto della reggenza, verticale od orizzontale. Tale istituto ha carattere di eccezionalità e di limitatezza temporale ed è ontologicamente estraneo alla fisiologia dell’organizzazione amministrativa: non è idoneo a sopperire a una carenza organica di personale, tanto più se conosciuta e prevedibile. La giurisprudenza civile richiamata (Cass. Sez. lav. n. 22547 e n. 22546 del 2011; Cass. Sez. lav. n. 54 del 2009) correla la legittimità della reggenza all’apertura del procedimento di copertura del posto vacante e al rispetto dei tempi ordinariamente previsti per tale copertura.
Nel caso concreto la motivazione del decreto non regge. La durata dell’incarico è parametrata alla conclusione di una procedura di mobilità che, in realtà, non risulta avviata, essendo soltanto auspicata. L’esigenza di garantire la continuità amministrativa non può dirsi sussistente, perché il Prefetto disponeva di soluzioni organizzative alternative: l’altra Area era abitualmente coperta in titolarità e, alla data di scadenza della precedente reggenza, risultava assegnata sino al 18 gennaio 2024. Il decreto avrebbe dovuto motivare in modo puntuale sull’assoluta necessità di ricorrere alla reggenza proprio per quell’Area; le delucidazioni offerte in adunanza sui carichi di lavoro non trovano riscontro nel percorso motivazionale e non sono suffragate da adeguata istruttoria.
La Corte esamina poi l’iter procedimentale. È stato nominato responsabile del procedimento il medesimo soggetto risultato destinatario finale dell’incarico. L’Amministrazione ha invocato la declaratoria delle funzioni del Gabinetto del Prefetto, ma la Sezione replica che il riferimento concerne l’individuazione dell’ufficio competente all’avvio del procedimento, mentre l’art. 6-bis l. n. 241/1990 riguarda il conflitto di interessi, anche solo potenziale, inerente alla persona del funzionario nominato. L’adozione del decreto da parte del Prefetto non esclude l’applicabilità della norma, poiché l’art. 6 l. n. 241/1990 impone all’organo competente di non discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria se non motivando. Il profilo, tuttavia, resta assorbito dalle altre illegittimità riscontrate.
Infine, il profilo temporale. Il controllo preventivo si articola nel visto e nella registrazione: il visto non è elemento costitutivo, ma è necessario per l’efficacia dell’atto. Prima della registrazione il provvedimento non produce effetti giuridici e non può essere eseguito. Il decreto è stato trasmesso alla Corte il 1° dicembre 2023 con decorrenza dal 9 dicembre 2023, sicché il controllo è intervenuto dopo la decorrenza indicata. La Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione, trasmettendo gli atti alla Procura erariale.
Nota della Redazione
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