Partecipazioni indirette enti locali obbligo motivazione analitica art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 72 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione di una partecipazione indiretta in società già costituita deve essere analiticamente motivato ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 TUSP, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La motivazione per relationem non è sufficiente quando si risolva nella mera indicazione della fonte richiamata, senza autonoma valutazione dei presupposti legittimanti. L’acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, da parte delle amministrazioni locali è fortemente circoscritta a esigenze eccezionali, in coerenza con il principio costituzionale del buon andamento, con la tutela della concorrenza e con la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Il parere negativo della Sezione regionale di controllo non impedisce la prosecuzione dell’operazione, ma obbliga l’amministrazione che intenda discostarsene a motivare analiticamente le ragioni e a darne pubblicità.

Il Fatto

Un Comune socio di una società in house affidataria del servizio idrico integrato ha approvato, con deliberazione consiliare, l’operazione con cui la propria partecipata avrebbe acquisito la totalità delle quote di una società privata operante nel settore, quale rinforzamento industriale della gestione. L’operazione avrebbe comportato, in capo all’ente locale, l’assunzione di una partecipazione indiretta.

La deliberazione consiliare, unitamente alla documentazione trasmessa dalla partecipata, è stata inoltrata alla Sezione regionale di controllo per il parere previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022. La Sezione ha dovuto fronteggiare difficoltà di ricostruzione della fattispecie per la diversa cronologia delle deliberazioni dei Comuni soci, per le approvazioni “condizionate” e per la mancata trasmissione di taluni provvedimenti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda che le Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, hanno precisato che lo scrutinio verte sulla completezza e sull’adeguatezza degli approfondimenti condotti dall’amministrazione, nonché sull’affidabilità delle stime, ai fini di una valutazione di coerenza e ragionevolezza. I parametri della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria non possono tradursi in una compiuta analisi aziendalistica, che integrerebbe una inammissibile forma di cogestione.

Nel caso concreto, la deliberazione consiliare non individua con chiarezza l’operazione: il dispositivo approva l’acquisizione delle quote di una sola società, mentre la documentazione richiamata fa riferimento a un gruppo societario e a un progetto di scissione parziale proporzionale. Non vengono esplicitati i costi gravanti sulla partecipata, né l’ammontare del corrispettivo, che il Term Sheet colloca tra un minimo e un massimo di importo rilevante.

La motivazione è rinviata integralmente alla delibera del consiglio di amministrazione della partecipata e ai relativi allegati. La Sezione ribadisce che il rinvio per relationem non esonera l’amministrazione procedente dall’autonomo apprezzamento circa l’indispensabilità e l’infungibilità dello strumento societario. L’ente ha già fatto ricorso a un organismo interamente pubblico affidatario del servizio: la scelta di acquisire un’ulteriore società appare in contrasto con l’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, che vieta partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle di altre partecipate.

Sul versante della compatibilità europea, la deliberazione si limita ad affermare l’assenza di incoerenze in materia di aiuti di Stato, senza adeguata istruttoria, e non dà contezza del previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica per l’individuazione della società da acquisire. Le argomentazioni sulla convenienza si fondano essenzialmente sui risparmi derivanti dal mancato ricorso a gare, prospettiva incoerente con la tutela della concorrenza e del mercato.

La Sezione rileva, infine, che non emerge la previsione di garanzie fideiussorie a tutela dell’acquirente, né l’impegno del venditore all’estinzione dei debiti sociali, con il rischio che il gruppo privato venga acquisito in mano pubblica gravato di passività. Le risorse della partecipata in house sono risorse pubbliche e il loro impiego è soggetto ai principi di legalità finanziaria e di equilibrio di bilancio. Per tali ragioni il parere è negativo quanto alla conformità del provvedimento consiliare e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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