Partecipazioni indirette da società in house non conforme al TUSP senza motivazione (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 67 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016 impone all’amministrazione che acquisisca una partecipazione societaria, anche indiretta, una motivazione analitica e autonoma su necessità della società per le finalità istituzionali, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il rinvio per relationem ad atti e documenti della partecipata o della società acquirente non assolve l’onere: occorre esplicitare, sia pure in sintesi, le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della decisione, oggetto di autonoma valutazione dell’ente procedente. Nel parere di cui all’art. 5, comma 3, TUSP, la Sezione regionale di controllo verifica completezza, adeguatezza, affidabilità e attendibilità delle stime, senza sostituirsi all’amministrazione. L’acquisizione di ulteriori partecipazioni pubbliche è ammessa solo in termini di stretta necessità e infungibilità, in coerenza con la razionalizzazione e la riduzione della spesa di cui all’art. 1, comma 2, TUSP, con il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP e con il principio costituzionale di buon andamento.
Il Fatto
Il Consiglio comunale di un ente locale socio di una società a totale partecipazione pubblica, affidataria in house del servizio idrico integrato, ha approvato l’operazione con cui la partecipata acquisisce la totalità delle quote di una società privata, operante nel medesimo settore, in vista di un “rinforzamento industriale”. L’atto ha autorizzato il Sindaco a esprimere voto favorevole in assemblea, condizionandolo al parere della Corte dei conti.
La deliberazione consiliare è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo, unitamente a una nota della società acquirente, alla delibera del suo Consiglio di amministrazione e a un’ampia documentazione, comprendente una relazione sugli oneri di motivazione ex art. 5 d.lgs. n. 175/2016, una perizia di valutazione del gruppo target, un term sheet e gli schemi contrattuali.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda la rinnovata funzione assegnatale dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che ha riscritto i commi terzo e quarto dell’art. 5 TUSP. Il controllo cade sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5, nonché agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo a sostenibilità finanziaria e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Le Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 hanno precisato che il vaglio riguarda completezza e adeguatezza dell’istruttoria e attendibilità delle stime, non una compiuta analisi economico-finanziaria, che si risolverebbe in inammissibile cogestione.
Nel merito, l’atto consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione: il dispositivo richiama una sola società, mentre term sheet e documenti di valutazione fanno riferimento a un gruppo composto da due società e a un progetto di scissione parziale proporzionale. Restano indeterminati i costi gravanti sull’acquirente e manca ogni contezza del prezzo, pur risultando dalla perizia un valore del capitale economico e dal term sheet un intervallo di corrispettivo.
La motivazione è rinviata integralmente alla delibera del Consiglio di amministrazione della partecipata e ai suoi allegati, senza che l’ente locale esprima un autonomo apprezzamento sulle circostanze legittimanti. La Sezione richiama il vincolo di scopo e il vincolo di attività degli artt. 4, commi 1 e 2, TUSP, come letti dalla Corte costituzionale n. 86/2022: l’ulteriore acquisizione societaria è approvata con generico riferimento al rinforzamento industriale, mentre la gestione del servizio è già organizzata mediante un gestore unico in house.
Sul versante europeo, la Sezione osserva che la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato è affermata in modo apodittico e mal si concilia con la rilevante esposizione finanziaria emergente dalla documentazione. L’operazione, inoltre, non dà conto del previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione della società da acquisire, risultando potenzialmente elusiva delle regole concorrenziali. Profili critici emergono anche sulla garanzia relativa al debito verso il socio uscente per distribuzione di utili pregressi, che rischierebbe di gravare su risorse pubbliche destinate al servizio.
La Sezione conclude per la non conformità della deliberazione consiliare e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016, osservando che l’assunzione di nuove partecipazioni, anche indirette, è circoscritta a esigenze eccezionali, in coerenza con l’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela della concorrenza e la razionalizzazione della spesa.
Nota della Redazione
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