Coefficienti di rendimento pensionistico e grado rivestito alla cessazione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 80 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura del trattamento di quiescenza dei militari si determina applicando le aliquote di rendimento correlate alla categoria, alla qualifica e al grado rivestiti alla data di cessazione dal servizio, poiché la base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga (art. 53 d.P.R. n. 1092/1973). Non è consentita una dissociazione tra retribuzione alla cessazione e coefficienti di trasformazione, né la selezione ex post degli effetti economici della progressione di carriera (cuius commoda, eius et incommoda). La clausola di salvaguardia del grado inferiore (art. 54, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973) non può sterilizzare gli effetti dell’ultimo stipendio e presuppone la dimostrazione, con poste contabili certificate, che la pensione nel grado inferiore sarebbe stata superiore. La sopravvenuta inapplicabilità del tetto dell’80% per effetto del doppio calcolo di cui all’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 comporta la conseguenziale inapplicabilità del connesso limite minimo di cui al comma 8.
Il Fatto
Il ricorrente, luogotenente dell’Arma dei carabinieri, dopo aver superato un concorso per soli titoli indetto ai sensi dell’art. 2212-terdecies, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, è transitato con decorrenza 31 dicembre 2017 nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali. Cessato dal servizio per raggiunti limiti di età il 23 settembre 2019, ha fruito dal giorno successivo di pensione ordinaria di anzianità liquidata con formula interamente retributiva, all’esito del doppio calcolo imposto dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014.
Ritenendo che la progressione di carriera gli avesse procurato un detrimento pensionistico, ha diffidato l’INPS a riliquidare il trattamento applicando i coefficienti del 3,60% dal ventunesimo anno al 31 dicembre 1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998 alla cessazione, propri dei sottufficiali. La Corte regionale per la Calabria ha rigettato la domanda con la sentenza n. 55/2022, e il militare ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione di appello muove dalla lettura coordinata degli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 1092/1973. L’art. 53 fissa il principio generale secondo cui la base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga, integralmente percepiti, riferiti alla categoria, qualifica o grado rivestiti alla cessazione. Le aliquote di rendimento non sono grandezze autonome, ma frazioni di quella specifica retribuzione e ad essa logicamente correlate.
Ne discende che, nel caso di specie, l’INPS ha correttamente applicato il coefficiente di accrescimento dell’1,80% annuo proprio degli ufficiali (art. 54, comma 2), e non quello del 3,60% riservato ai sottufficiali. Il militare non rivestiva quel grado alla cessazione, essendo transitato nel ruolo degli ufficiali per sua libera scelta: la partecipazione a una procedura selettiva comporta tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano.
La Corte esclude poi che il coefficiente del 3,60% (art. 54, comma 6) possa operare in via generale. Il comma va letto in combinato disposto con il precedente comma 5, che si riferisce ai militari collocati in congedo prima del compimento del limite di età: la maggiorazione persegue una finalità perequativa per chi, uscendo anticipatamente, non raggiunge la pensione massima. Il ricorrente è invece cessato per limiti di età, ipotesi estranea alla ratio della norma.
Quanto all’art. 54, comma 8, la clausola di salvaguardia non può essere invocata senza la dimostrazione, gravante sul militare già in primo grado, che la pensione conseguibile nel grado inferiore sarebbe stata superiore. Tale prova richiede calcoli fondati su poste contabili certificate e conformi alle discipline richiamate, non su dati riferiti ad altri pensionati o su coefficienti in concreto inapplicabili.
Da ultimo, il Collegio sviluppa un argomento sistematico ed evolutivo. Il comma 7 dell’art. 54 poneva il tetto dell’80% della base pensionabile, strettamente correlato al limite minimo del comma 8. Il doppio calcolo introdotto dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 ha reso inoperativo quel tetto, consentendo l’erogazione di una pensione pari al 90,80% della base. Ne consegue, secondo un’esegesi non irragionevole, la caducazione del connesso limite minimo. L’appello è pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata e integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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