Inammissibile il conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 57 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando il rendiconto proviene da un consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. Il debito di custodia, che comporta la resa del conto giudiziale e l’inversione dell’onere della prova, si configura solo per gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. La mera elencazione di beni inventariati in uso agli uffici non integra tale gestione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso da un funzionario di un ente locale, quale consegnatario di beni mobili, per l’esercizio finanziario 2019. La questione investe l’ammissibilità e la procedibilità del conto, in relazione alla natura dei beni rendicontati e all’ampiezza della gestione.

Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rilevato che la gestione non concerne beni per i quali l’agente abbia debito di custodia. Il conto contiene una elencazione aggregata di beni mobili iscritti nell’inventario, tra cui mobilio, macchine per ufficio, automezzi e impianti, non riconducibili a una gestione in magazzino. La questione arriva al Collegio per la verifica preliminare dei presupposti della resa del conto giudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama poi l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La distinzione tra le due figure è decisiva. Il debito di custodia presuppone una gestione di magazzino, alimentata da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

Il Collegio richiama il criterio della giacenza: qualora essa, per qualità o quantità, ecceda la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, si configura una vera gestione contabile con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, costituenti scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento, sono invece esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa (richiamate Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016).

Nel caso di specie, i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti normativi della resa del conto giudiziale.

Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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