Acquisizione indiretta di partecipazione societaria e motivazione analitica ex art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 70 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione di nuove società e l’acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, da parte delle amministrazioni locali sono ammesse solo in presenza di esigenze eccezionali e richiedono un’analitica motivazione ex art. 5 d.lgs. n. 175/2016. L’atto deliberativo dell’ente locale non può rinviare per relationem agli atti e ai documenti della società partecipata, ma deve esplicitare in modo autonomo i presupposti legittimanti, la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica dell’operazione, con riguardo agli artt. 4, 7 e 8 TUSP e alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. L’iniziativa che non dia conto del previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica e dei costi gravanti sulla partecipata si pone in contrasto con il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP e con i principi ispiratori del Testo Unico.

Il Fatto

Con deliberazione n. 9 del 20 aprile 2024, il Consiglio comunale di un ente locale socia di una società in house affidataria del servizio idrico integrato ha autorizzato l’operazione di acquisizione della totalità delle quote di una società a responsabilità limitata da parte della stessa CIIP spa, secondo il progetto illustrato nella delibera del CdA n. 64 del 21 marzo 2024, condizionatamente al parere di conformità della Corte dei conti.

La richiesta è pervenuta alla Sezione regionale di controllo per le Marche ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, per le valutazioni di competenza in ordine alla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda come le Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) abbiano individuato la ratio della funzione di scrutinio nell’esigenza di sottoporre a verifica i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione, verificando completezza e adeguatezza degli approfondimenti, nonché affidabilità delle stime, senza tradursi in una inammissibile forma di cogestione dell’azione amministrativa.

Nel caso di specie, la deliberazione consiliare non contiene alcun autonomo apprezzamento circa le condizioni legittimanti l’operazione: essa si limita a richiamare integralmente la delibera del CdA della società partecipata e la documentazione allegata. Il rinvio per relationem non è idoneo, di per sé, a sorreggere la decisione se non esplicita le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della scelta.

Sul piano dei vincoli di scopo e di attività ex art. 4 TUSP, la Sezione rileva che non emerge la stretta necessità dell’ulteriore acquisizione societaria. La gestione del servizio idrico costituisce la stessa ragione di esistenza della società in house già affidataria, sicché appare contraddittorio perseguire un “rinforzamento industriale” mediante l’acquisto di una nuova società in mano pubblica, senza che sia stata dimostrata l’indispensabilità e infungibilità dello strumento societario, già adoperato in sede di ambito territoriale ottimale.

La delibera non fornisce alcuna indicazione dei costi dell’operazione e del corrispettivo per l’acquisto delle quote, pur risultando dalla documentazione un prezzo collocato tra un minimo e un massimo di alcuni milioni di euro e un debito verso il socio uscente per distribuzione di utili da saldare in più anni. La Sezione sottolinea come le risorse impiegate siano pubbliche, trattandosi di organismo totalmente partecipato da enti locali, e che l’operazione rischi di gravare CIIP di passività scaturenti da dinamiche societarie estranee all’interesse pubblico affidatole, in elusione del principio di universalità del bilancio.

Quanto alla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, le argomentazioni fornite non appaiono esaustive, non essendo supportate da adeguata istruttoria e non emergendo il complessivo esborso finanziario necessario per l’acquisto. Infine, l’acquisizione senza il previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica appare elusiva delle regole concorrenziali, con conseguente contrasto con l’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, che vieta le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate. La Sezione rende quindi parere di non conformità del provvedimento consiliare e dell’operazione complessivamente considerata alle norme del d.lgs. n. 175/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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