Ottemperanza pensionistica e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 156 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza del giudicato pensionistico, intervenuta la piena esecuzione del comando giudiziale ad opera dell’ente previdenziale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente venir meno dell’interesse all’accertamento. Ciò non esonera il giudice contabile dal provvedere, d’ufficio, sulla domanda di condanna alle spese avanzata dalla parte ricorrente. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di assistenza legale vanno poste a carico dell’ente che, pur avendo adempiuto, ha dato causa al giudizio non ottemperando tempestivamente alla sentenza, con liquidazione secondo i criteri dei parametri forensi. Ne deriva la condanna alle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione gestita dall’INPS, aveva ottenuto con una precedente pronuncia della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, quantificata al 2,44% secondo le pronunce delle Sezioni Riunite.
L’amministrazione di appartenenza aveva recepito il giudicato con propri decreti, ma l’INPS non aveva provveduto alla tempestiva liquidazione, neppure dopo la diffida della parte. Da qui il ricorso per l’ottemperanza del pronunciamento, con richiesta di vittoria delle spese. Costituendosi in giudizio, l’ente ha documentato l’avvenuta riliquidazione con la rata di giugno 2025 e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha aderito, insistendo per la liquidazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico delle pensioni ha qualificato la fattispecie in termini di cessazione della materia del contendere. La domanda formulata in giudizio risulta, infatti, riconosciuta dall’INPS, che ha provveduto alla riliquidazione del trattamento previdenziale in esecuzione della sentenza della stessa Sezione. L’esecuzione integrale del comando giudiziale determina il venir meno dell’interesse all’accertamento giudiziale, con la conseguente declaratoria.
Il punto dirimente riguarda il regolamento delle spese. Secondo la Corte, nonostante la cessazione della materia del contendere, il giudice deve provvedere sulla domanda di condanna formulata dalla difesa. Trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, che impone di valutare la posizione sostanziale delle parti come se il giudizio fosse stato definito con sentenza. L’ente previdenziale ha dato causa al giudizio di ottemperanza a causa del proprio inadempimento, protrattosi nonostante la diffida.
La liquidazione avviene d’ufficio, sulla base degli atti di causa, in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Il giudice tiene conto della difficoltà della lite e delle concrete attività processuali espletate. Le spese di assistenza legale vengono liquidate nella misura di euro 500,00, oltre agli accessori di legge.
La condanna è pronunciata in favore del procuratore della parte ricorrente che si è dichiarato antistatario, secondo la richiesta formulata. La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’INPS al pagamento della somma così determinata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.