Quota retributiva militare sistema misto aliquota 2,44% anche sotto 15 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 64 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Non sussiste alcuna differenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, tra i militari “under 15” e gli “over 15”. Il coefficiente del 2,20% resta confinato alla sola ipotesi dell’art. 54, comma 9, del citato d.P.R., non invocabile quando il militare cessi con anzianità largamente superiore ai 15 anni.

Il Fatto

Il militare, cessato dal servizio nel 2018 con anzianità complessiva superiore ai 20 anni, aveva chiesto il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico con l’aliquota del 2,44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni riunite. La Sezione giurisdizionale regionale aveva rigettato il ricorso, reputando il principio nomofilattico non estensibile a chi al 31 dicembre 1995 non avesse maturato i 15 anni di anzianità.

Avverso la pronuncia di primo grado il soccombente ha proposto appello per violazione di legge ed errata interpretazione della disciplina, richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite. L’INPS, costituendosi, ha preso atto della pronuncia sopravvenuta, rimettendosi alle decisioni della Corte secondo la giurisprudenza contabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio d’appello ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, che aggancia la quota retributiva all’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995, qualunque essa sia. Su questa premessa le Sezioni riunite avevano valorizzato l’aliquota dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, unico coefficiente compatibile con il nuovo assetto, pari al 2,44% per ogni anno utile.

La Sezione territoriale aveva negato l’estensione di quel principio ai militari con anzianità inferiore ai 15 anni. La Corte rileva invece che l’organo di nomofilachia, dopo aver escluso l’applicazione del coefficiente del 44% a tali posizioni, era pervenuto alla conclusione che anche ad esse si applichi l’aliquota del 2,44% in relazione all’anzianità effettivamente maturata sino allo spartiacque tra i due regimi. Il requisito dei 15 anni, previsto dal testo unico del 1973, costituiva all’epoca il solo minimo pensionabile e non può più operare come discrimine.

Secondo il giudice dell’appello, l’art. 54 va letto alla luce delle modifiche successive, a conferma dell’unitarietà del regime applicabile a tutti i militari i cui trattamenti siano liquidati con il sistema misto, a prescindere dall’anzianità raggiunta al 31 dicembre 1995. Il coefficiente del 2,20% rimane confinato alla sola ipotesi dell’art. 54, comma 9, relativa al militare che cessi per raggiungimento dei limiti di età senza aver maturato l’anzianità richiesta.

Nel caso concreto è provato che il militare aveva conseguito, alla data indicata, un’anzianità di 12 anni e 3 mesi. Gli va pertanto riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento con l’aliquota annua del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, con liquidazione del maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sui singoli ratei. Le spese di lite sono integralmente compensate in considerazione della sopravvenuta pronuncia nomofilattica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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