Controllo di conformità TUSP sulle partecipazioni societarie degli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 38 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di conformità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge n. 118/2022, concerne ogni deliberazione di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta. Esso prescinde dalla qualificazione formale impressa dall’ente all’invio e non è escluso da una trasmissione dichiarata a meri fini conoscitivi. La verifica investe la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’ente deve corredare la delibera di una motivazione analitica sulla necessità della partecipazione per i fini istituzionali, sulla convenienza economica e sulla gestione diretta o esternalizzata del servizio. Il controllo di conformità non si estende alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti.
Il Fatto
Il Consiglio comunale di un ente locale ha approvato una deliberazione con cui ha disposto l’acquisizione di n. 4.130 azioni di una società per azioni a capitale interamente pubblico, per un valore complessivo di euro 4.998,94, pari allo 0,36% del capitale sociale. L’operazione è stata motivata dalla necessità di affidare alla società, in house providing, alcuni servizi strumentali alle finalità istituzionali dell’ente.
Il responsabile del settore finanziario ha trasmesso la deliberazione alla Sezione regionale di controllo tramite PEC, richiamando il controllo di conformità previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP. Il dispositivo dell’atto, tuttavia, indicava la trasmissione alla Corte dei conti a meri fini conoscitivi. La Sezione ha quindi esaminato la questione della propria competenza e, nel merito, della completezza della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta preliminarmente il profilo della sottoposizione dell’atto al proprio scrutinio. La deliberazione è stata adottata dopo l’entrata in vigore della novella legislativa che ha attribuito alla Corte dei conti il controllo di conformità. Il richiamo ai fini conoscitivi contenuto nel dispositivo non esclude tale verifica: l’atto deve essere scrutinato in ordine alla conformità ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP. La Sezione dà atto che l’operazione non risulta già eseguita mediante stipula del contratto di acquisto, sicché il vaglio è esperibile secondo le indicazioni della delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’ampiezza del controllo, che deve verificare l’analitica motivazione in ordine alla scelta di acquisire la partecipazione. La motivazione analitica deve riguardare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, la gestione diretta o esternalizzata del servizio, la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e l’assenza di contrasto con la disciplina europea degli aiuti di Stato.
Quanto al primo profilo, la Sezione rileva che la relazione allegata illustra dettagliatamente le attività statutarie della società, riconducibili alla gestione di servizi pubblici e di servizi strumentali, e conferma il possesso dei requisiti dell’art. 4 del TUSP. La società opera in house providing, con capitale interamente pubblico, e realizza oltre l’80% del fatturato in favore degli enti soci, sui quali è esercitato il controllo analogo congiunto.
Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, la Corte valorizza l’analisi dei bilanci della società, il giudizio positivo sull’equilibrio economico-patrimoniale e la copertura della spesa con fondi propri di bilancio. Richiama, sul punto, la deliberazione della Sezione di controllo per la Regione Lombardia n. 162/2022/PAR del 3 novembre 2022. Quanto alla scelta della gestione in house rispetto al ricorso al mercato, la Sezione ne riconosce la convenienza in termini di flessibilità, standard qualitativi ed economie di scala.
In ordine alla compatibilità europea, la Corte osserva che l’affermazione dell’ente è apodittica, ma dall’analisi del provvedimento non emergono elementi contrari, anche in ragione del valore esiguo della partecipazione. Infine, la Sezione verifica il rispetto degli artt. 7 e 8 del TUSP, rilevando che l’atto è stato adottato dall’organo competente, individuato nel consiglio comunale. Il provvedimento è quindi dichiarato conforme.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.