Partecipazioni indirette e società doppione: gli elementi ostativi della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 30 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo affidato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP, l’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione, anche indiretta, in una società deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 TUSP, alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La motivazione è carente quando non confronta l’opzione societaria prescelta con l’alternativa, prevista dalla legge e concretamente praticabile, della assunzione diretta della gestione da parte del gestore unico già partecipato dall’ente. Parimenti carente è la motivazione che non valuti, alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato, la posizione del socio minoritario di una società multi-utility attiva in settori concorrenziali. L’acquisizione della partecipazione indiretta in una società che svolge attività analoghe a quelle di altra società partecipata espone l’ente alla violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.

Il Fatto

Un comune, compreso nel territorio della Città Metropolitana di Torino e nell’ambito territoriale ottimale ATO TO3, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci della società partecipata a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni. La nuova società, partecipata al 51% dal gestore unico del servizio idrico integrato e al 49% dalla società multi-utility già gestore operativo salvaguardato, sarebbe divenuta gestore operativo nel territorio del Pinerolese, subentrando al ramo d’azienda conferito.

La comunicazione è pervenuta ai sensi dell’art. 5 TUSP, insieme ad altre quarantatré deliberazioni consiliari di contenuto analogo dei comuni interessati. Il comune istante detiene partecipazioni dirette in entrambe le società e, per effetto dell’operazione, avrebbe acquisito una partecipazione indiretta nella nuova compagine.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del proprio intervento. Il pronunciamento previsto dall’art. 5, comma 4, TUSP, pur denominato “parere”, integra un’attività di controllo con tempi, parametri ed esiti individuati dal legislatore. La verifica interviene dopo il perfezionamento dell’atto deliberativo e non obbliga l’ente, che può discostarsene motivando analiticamente.

L’operazione rientra nel perimetro applicativo dell’art. 5, comma 3, TUSP: il comune autorizza l’acquisto di una partecipazione indiretta in una nuova società che eserciterebbe le medesime attività già svolte dal gestore salvaguardato uscente. Si tratta di scelta discrezionale, non imposta dalla legge. Sulla consultazione pubblica, il termine di otto giorni concesso a cittadini e utenti risulta limitato, anche in considerazione del lungo percorso di elaborazione dell’operazione e del richiamo non persuasivo alle ragioni di urgenza.

Nel merito, la Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 23/2022 sui parametri di scrutinio e la Corte cost. n. 201/2022 sul vincolo di scopo e sull’onere motivazionale rafforzato. La creazione di un nuovo soggetto che si affiancherebbe al gestore unico perpetuerebbe l’anomalia di due partecipate per l’erogazione di un unico servizio. Poiché l’assunzione diretta della gestione da parte del gestore unico era la soluzione ordinaria e “a portata di mano”, la motivazione avrebbe dovuto confrontare le due alternative in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

La Sezione osserva poi che gli argomenti addotti si incentrano sulle difficoltà del gestore unico, non del comune socio: la misura assolutamente minoritaria della partecipazione non consente di sovrapporre la posizione del socio a quella della partecipata. Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte rileva margini operativi contenuti e un potenziale esborso di liquidità, a fronte della solidità economica del gestore unico.

Infine, sul profilo europeo, la Corte ritiene che la posizione del socio minoritario, società multi-utility attiva in settori concorrenziali, avrebbe richiesto una valutazione specifica in materia di aiuti di Stato, anche in considerazione della natura di prestazione patrimoniale imposta della tariffa idrica. La Sezione delibera di ravvisare elementi ostativi alla costituzione della nuova società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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