Danno all’immagine della P.A. da reato proprio: condanna e quantificazione equitativa (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 72 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della P.A. il presupposto dell’azione, richiesto dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, è costituito dalla sentenza penale irrevocabile di condanna per reato proprio contro la P.A., con la conseguenza che l’eventuale prescrizione dell’azione contabile decorre dal passaggio in giudicato di quella pronuncia. L’editio actionis non è nulla né inammissibile per la sola erronea indicazione del soggetto pubblico danneggiato o di un petitum di minore entità, trattandosi di refusi emendati nel rispetto del contraddittorio. Il danno all’immagine è quantificabile in via equitativa ex art. 1226 c.c., senza necessità di dimostrazione minuziosa del nesso tra i parametri esaminati e l’importo liquidato.

Il Fatto

La Procura Regionale per la Basilicata conveniva in giudizio il convenuto, all’epoca dei fatti al vertice del Nucleo di Polizia Tributaria di Potenza, chiedendone la condanna al pagamento di una somma a titolo di danno all’immagine della Guardia di Finanza. Il pregiudizio derivava dalla diffusione sulla stampa della notizia di un procedimento penale a suo carico per reati di corruzione, consistiti nell’omissione di controlli e verifiche tributarie su società di un gruppo imprenditoriale a fronte della percezione di utilità.

Con atto del 12.02.2024 il Pubblico Ministero correggeva un errore materiale contenuto nella citazione, rettificando l’indicazione della Regione Basilicata nell’Erario dello Stato e la somma di Euro 51.000 in Euro 20.000. Il convenuto eccepiva l’inammissibilità dell’azione per genericità dell’an e del quantum, la prescrizione e la sussistenza del danno.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio rileva d’ufficio l’ammissibilità del giudizio, essendo perfezionato il presupposto dell’azione costituito dalla sentenza irrevocabile di condanna per reato proprio contro la P.A., tra cui i reati ascritti al convenuto. La condanna penale era stata accertata in via definitiva con pronuncia n. 46740/2021 della Corte di cassazione, che aveva rigettato il ricorso.

Quanto alla editio actionis, il Collegio constata la regolarità della citazione sotto il profilo della definizione del quantum e dell’individuazione del soggetto danneggiato, rettificati con l’atto di precisazione. Trattandosi di semplici refusi prontamente emendati, la domanda non si considera alterata. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui l’erronea individuazione del soggetto pubblico danneggiato non introduce un quid novi idoneo ad alterare il contraddittorio, e che la non corretta indicazione del titolare del risarcimento non integra alcuna delle ipotesi di nullità tassativamente previste dall’art. 86 del c.g.c.

È respinta anche l’eccezione di inammissibilità per genericità. Ai sensi dell’art. 86, comma 6, c.g.c., la citazione è nulla, non inammissibile, in mancanza degli elementi di cui al comma 2. La giurisprudenza consolidata, in riferimento all’omologo art. 164, comma 4, c.p.c., richiede l’assoluta omissione o incertezza dell’oggetto o la carente descrizione dei fatti. Nel caso concreto la citazione non è né generica né indeterminata, essendo in essa richiamati ampiamente i parametri di quantificazione.

Quanto alla prescrizione, l’eccezione è respinta perché condizione di procedibilità dell’azione è l’intervenuta irrevocabilità dell’iter processuale penale, acquisita con la richiamata pronuncia di legittimità. Nel merito, accertato il rapporto di servizio, il Collegio ritiene che le condotte penalmente rilevanti, oggetto di accertamento definitivo, siano state poste in essere in violazione dei doveri di ufficio e abbiano causato un pregiudizio all’immagine della P.A. di appartenenza. Sotto il profilo soggettivo ricorre il dolo eventuale, avendo il convenuto quantomeno accettato il rischio di ledere la reputazione del Corpo.

Infine, la quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c. è condivisa in Euro 20.000, escluso il criterio del duplum del perceptum di cui all’art. 1, comma 1 sexies, della legge n. 20/1994, inapplicabile ratione temporis e in quanto criterio presuntivo superabile. Il Collegio richiama i criteri delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2003: qualifica del convenuto, disvalore giuridico-sociale, intenzionalità e diffusione della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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