Patteggiamento in appello: rinuncia ai motivi e limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 6323 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che accoglie la richiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sulle residue questioni devolute con l’appello, perché, per l’effetto devolutivo dell’impugnazione, la cognizione resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. La rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che rende inammissibile il ricorso per cassazione vertente su questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, salvo che si deduca l’illegalità della sanzione inflitta, la diversa qualificazione giuridica del fatto, ovvero vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia.

Il Fatto

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli aveva definito il giudizio ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., applicando la pena concordata tra le difese e il Procuratore generale territoriale. Con l’unico motivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti lamentavano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La questione centrale riguarda la portata della cognizione del giudice di secondo grado quando l’imputato rinunci ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena, e la conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione sulle questioni non più devolute.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla reintroduzione del patteggiamento in appello a opera della legge 23 giugno 2017, n. 103. Ritiene nuovamente applicabile il principio già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92.

Secondo tale principio, il giudice d’appello che accoglie la richiesta di pena concordata, per l’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi, limita la propria cognizione ai motivi non rinunciati e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. La ragione risiede nella radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e l’istituto in esame, come affermato da Sez. 6, n. 35108 del 2003 e Sez. 5, n. 3391 del 2009.

La rinuncia ai motivi produce dunque una preclusione processuale. Impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto non gli è più devoluto, anche in punto di affermazione di responsabilità. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo, salvo che non si siano trasfuse nell’illegalità della sanzione inflitta per superamento dei limiti edittali o per pena diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 2019; Sez. 5, n. 7333 del 2019; Sez. 2, n. 30990 del 2018), ovvero nella qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 2019).

Il ricorso resta invece ammissibile quando si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia. Nel caso concreto, le difese e il Procuratore generale territoriale avevano concordato la rideterminazione della pena, giudicata dal giudice congrua e proporzionata al fatto e alla personalità degli imputati. La rinuncia a tutti i motivi, eccettuato quello sulla misura della pena, è stata ritenuta comprensiva anche delle doglianze sulle attenuanti (Sez. 4, n. 53340 del 2016; Sez. 4, n. 827 del 2018; Sez. 4, n. 46150 del 2021). I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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