Bis in idem escluso per il mero avviso di conclusione indagini (Cass. pen. Sez. 7 n. 5177 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di bis in idem non opera in presenza di un mero avviso di conclusione delle indagini preliminari, essendo a tal fine necessario almeno l’esercizio dell’azione penale. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca un vizio della sentenza di primo grado non riproposto nei motivi di appello, il cui riepilogo deve essere conforme, a pena di inammissibilità. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.
Il Fatto
Il Tribunale di Agrigento, in esito a rito abbreviato, aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa. La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza, rigettando i motivi di gravame.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi: violazione di legge in relazione al bis in idem; inutilizzabilità delle fonti confidenziali; erronea qualificazione della destinazione dello stupefacente; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; vizio di motivazione apparente della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando analiticamente ciascun motivo. In relazione al primo, ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, affermando che un mero avviso di conclusione delle indagini preliminari non può integrare un bis in idem, essendo necessario almeno l’esercizio dell’azione penale e dovendo l’eventuale secondo procedimento essere destinato all’archiviazione o al proscioglimento.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il vizio di inutilizzabilità delle fonti confidenziali non era stato dedotto nei motivi di appello e, in forza del principio di tassatività dei motivi di impugnazione, la doglianza era inammissibile. La Corte ha inoltre osservato che la fonte confidenziale era stata utilizzata solo quale impulso investigativo, mentre la successiva attività era stata svolta dalla polizia giudiziaria mediante perquisizione e sequestro.
Il terzo motivo è stato ritenuto meramente reiterativo. La Corte territoriale aveva correttamente inferito la destinazione allo spaccio dello stupefacente dal rinvenimento di quasi dieci grammi di cocaina e di strumenti di confezionamento e pesatura, quali un bilancino di precisione, un cutter e un frammento di plastica. L’affermazione del consumo personale era risultata meramente labiale e assertiva.
In merito al quarto motivo, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato, ma richiedono elementi di segno positivo. Ha evidenziato che, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza per la loro concessione, e che la motivazione della corte territoriale, basata sull’assenza di qualsivoglia elemento positivo, risultava adeguata.
Il quinto motivo è stato infine dichiarato assolutamente generico, non superando una vaga contestazione priva della specificità richiesta dall’art. 581 cod. proc. pen. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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