Ravvedimento del collaboratore di giustizia e benefici penitenziari (Cass. pen. Sez. V n. 22221 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di riconoscere i benefici penitenziari ai soggetti che hanno collaborato con la giustizia a norma della legge 15 marzo 1991, n. 82, anche in deroga alle disposizioni vigenti, opera soltanto rispetto alle limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all’emenda e alla stabile rieducazione. Anche per tali soggetti deve essere accertato il requisito del ravvedimento previsto dall’art. 16-nonies, comma 3, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8. Esso non può essere oggetto di presunzione sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti con la criminalità organizzata, ma richiede specifici elementi che ne dimostrino in positivo, sia pure in termini di ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza. Il giudizio prognostico di rieducazione va formulato su indici sintomatici, quali l’arco temporale del rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali successive alla collaborazione.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato l’istanza di detenzione domiciliare proposta nell’interesse di un collaboratore di giustizia, ai sensi degli artt. 47-ter Ord. pen. e 16-nonies, d.l. n. 8 del 1991. L’istante era detenuto in esecuzione di un provvedimento di unificazione di più condanne per reati gravissimi, con pena ridotta ai sensi dell’art. 78 cod. pen.. Il Collegio aveva escluso la sussistenza delle condizioni per l’ammissione, valorizzando la lunga carriera criminale, la recente ammissione ai permessi premio e il parere negativo della Direzione nazionale antimafia.

La Prima Sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 14012 del 2025, aveva annullato quel provvedimento per l’omessa valutazione delle allegazioni sulla positiva evoluzione della personalità e per il travisamento relativo ai permessi fruiti. Pronunciandosi in sede di rinvio, il Tribunale ha nuovamente rigettato l’istanza, rilevando indicatori positivi ma una situazione deficitaria quanto alla revisione critica dei delitti commessi. Il ricorrente ha impugnato per violazione di legge e vizi motivazionali.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la possibilità di concedere i benefici penitenziari ai collaboratori in deroga riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti dell’emenda e della stabile rieducazione (Sez. 1, n. 12361 del 14/11/2023, dep. 2024). Anche rispetto a costoro deve dunque essere accertato il requisito del ravvedimento.

Il ravvedimento non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti con la criminalità organizzata: esso richiede la presenza di specifici elementi che ne dimostrino in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010).

La nozione rimanda al complesso dei comportamenti esteriorizzati durante l’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del percorso di reinserimento, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a fondare un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di conformazione futura della condotta alle leggi violate (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021). Con specifico riferimento ai collaboratori, il giudice deve tener conto di indici sintomatici quali l’ampiezza dell’arco temporale del rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021; Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020).

Il Tribunale di sorveglianza si è conformato a tali canoni, motivando il rigetto a partire da una valutazione complessiva, con elementi in parte favorevoli e in parte non rassicuranti, tali da suggerire un ulteriore periodo di osservazione. Il giudizio resta entro il perimetro di una fisiologica opinabilità di apprezzamento e, non rivelando manifesta illogicità, si sottrae alle censure. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *