Partecipazione all’associazione per narcotraffico e obbligo di motivare la recidiva (Cass. pen. Sez. III n. 31756 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la condotta di partecipazione è reato a forma libera e può realizzarsi in forme diverse, purché costituisca un contributo consapevole e causalmente apprezzabile all’esistenza o al rafforzamento del sodalizio, potendo essere anche minimo e limitato nel tempo. Non è necessaria la prova della conoscenza reciproca tra tutti gli associati, né l’indicazione dello specifico ruolo rivestito dal partecipe, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di operare insieme ad almeno altre due persone per un programma criminoso strutturato. La fattispecie di lieve entità di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 esige la programmazione esclusiva di fatti lievi e modalità strutturali incompatibili con quelli di maggiore gravità. In tema di recidiva contestata, il giudice deve verificarne in concreto la significatività rispetto al nuovo illecito: è viziata la sentenza che si limiti a confermare sul punto la decisione di primo grado.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un gruppo dedito al narcotraffico, operante attraverso un canale di messaggistica utilizzato come negozio virtuale e con una distribuzione territoriale delle competenze. Il giudice per le indagini preliminari, all’esito del rito abbreviato, aveva condannato più imputati per associazione e reati-scopo, con pene diverse e pene accessorie.
La Corte di appello, in parziale riforma, aveva ridotto le pene in accoglimento degli accordi intervenuti tra le parti e revocato alcune pene accessorie. I condannati hanno proposto ricorso per cassazione, dolendosi della ritenuta configurabilità del sodalizio, del proprio ruolo di partecipi e, per uno di essi, dell’omessa motivazione sulla recidiva.
La Motivazione della Corte
Due ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché proposti personalmente dagli imputati, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen., richiamandosi la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8914 del 2017. Sui restanti ricorsi la Corte ha affrontato il nucleo della fattispecie associativa.
Il Collegio ha ribadito che l’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 esige tre elementi: un patto associativo tra almeno tre persone, anche informale; risorse umane e materiali sufficientemente stabili; la messa a disposizione di ciascun associato. Quanto all’affectio societatis, non occorre la conoscenza reciproca fra tutti i sodali, essendo sufficiente la consapevolezza di partecipare a una società criminosa strutturata, con richiami alle sentenze Sez. VI n. 11733 del 2012 e Sez. VI n. 42937 del 2021.
La Corte ha poi affrontato la condotta di partecipazione, qualificandola come reato a forma libera: è sufficiente un contributo consapevole e causalmente apprezzabile, anche minimo, secondo Sez. III n. 35975 del 2021 e Sez. VI n. 47576 del 2024. In proposito ha escluso che la mera disponibilità verso un singolo associato integri la condotta, richiedendosi attività concrete funzionali al gruppo (Sez. VI n. 34563 del 2019). Su tali basi ha ritenuto inammissibili i motivi, in quanto volti a sollecitare una rivalutazione del merito.
Quanto al ricorrente che aveva contestato la mancata riqualificazione di alcuni capi ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la Corte ha richiamato Sezioni Unite n. 35737 del 2010: il fatto di lieve entità è configurabile solo in ipotesi di minima offensività, con assorbimento negativo di ogni indice. La motivazione della Corte di appello, ancorata al contesto associativo e al corrispettivo pattuito, è stata ritenuta congrua.
È stato invece accolto il motivo sulla recidiva: il giudice di merito non ha svolto alcuna verifica in concreto, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado. La Corte ha richiamato Sezioni Unite n. 20798 del 2011, chiarendo che il giudizio sulla recidiva postula una relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo illecito, con verifica dei parametri dell’art. 133 cod. pen., secondo Sez. III n. 33299 del 2017.
Ne è derivata la cassazione sul solo punto della recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per la necessaria verifica, restando confermate nel resto le statuizioni impugnate.
Nota della Redazione
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