Legittimo impedimento dell’imputato detenuto nel giudizio camerale d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 39867 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio camerale di appello non vige la regola secondo cui l’imputato detenuto non ha onere di comunicare al giudice il proprio stato di detenzione, con conseguente obbligo di rinvio dell’udienza e di traduzione. Vige la regola opposta: l’imputato detenuto ha l’onere di manifestare la volontà di comparire e, in difetto, può presumersi la rinuncia ad essere presente, sicché il legittimo impedimento rileva solo se quella volontà sia stata espressa. La querela proposta dal procuratore di una società in forza di procura speciale rilasciata in via preventiva è rituale, ai sensi dell’art. 37 disp. att. cod. proc. pen. La deduzione della carenza di legittimazione della persona offesa implica accertamenti di fatto non sollevati tempestivamente e resta preclusa in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen., commesso in Arzano il 27 marzo 2021.
Il ricorso articola tre motivi: l’erronea applicazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. per il legittimo impedimento a comparire dell’imputato detenuto per altra causa; la violazione dell’art. 120 cod. pen. per difetto di legittimazione della persona offesa che ha sporto querela; la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità, con riferimento alla particolare tenuità della condotta. Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, per la non deducibilità in sede di legittimità dei motivi prospettati. Il primo e il secondo motivo investono violazioni di norme processuali smentite dagli atti, che la Corte esamina direttamente quale giudice del fatto processuale.
Quanto al primo motivo, il difensore lamenta fondatamente la violazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen., poiché all’udienza del 25 maggio 2025 l’imputato era detenuto per altra causa e non ne era stata disposta la traduzione. La Corte rileva però che dai verbali, direttamente visionati, risulta che l’imputato era “detenuto per altro” e “non ha chiesto di presenziare”. Pacifico che l’imputato detenuto per altra causa versi in legittimo impedimento, nel giudizio camerale di appello l’art. 599, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il rinvio consegue solo se l’imputato ha manifestato la volontà di comparire; nello stesso senso l’art. 127, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
La Corte chiarisce che nel rito camerale d’appello non opera la regola dell’obbligo di traduzione del detenuto in assenza di rinuncia, ma quella opposta: l’imputato ha l’onere di comunicare la volontà di comparire, potendosi altrimenti presumere la rinuncia, come affermato dalle Sezioni Unite n. 7635 del 2021 e n. 37483 del 2006 e dalla giurisprudenza della Corte EDU, Grande Camera, 18.10.2006, Hermi c. Italia. Non risultando manifestata tale volontà, la Corte territoriale ha correttamente proceduto in assenza.
Parimenti inammissibile è il motivo sulla mancanza di querela: la carenza di legittimazione della persona offesa implica accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, non tempestivamente sollecitati e quindi preclusi al sindacato di legittimità, secondo il principio di Sez. II n. 8653 del 2023. La Corte aggiunge che è rituale la querela proposta dal procuratore di una società in forza di procura speciale rilasciata in via preventiva, ai sensi dell’art. 37 disp. att. cod. proc. pen.
Il terzo motivo è del tutto generico e investe un profilo non devoluto al giudice d’appello, chiamato a valutare unicamente la particolare tenuità dell’offesa ai fini dell’art. 131-bis cod. pen.. La Corte territoriale ha motivatamente escluso l’istituto, richiamando l’orientamento sulle condotte seriali e rilevando il precedente penale dell’imputato della stessa indole nonché i beni oggetto di refurtiva, del tutto voluttuari. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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