Sospensione patente per socio unico amministratore: inammissibile il ricorso in Cassazione (Cass. pen. n. 7724 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992 che deduca per la prima volta in sede di legittimità la questione della proprietà del veicolo, ai fini dell’applicazione del raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La qualità di socio unico e amministratore di una società non comporta automaticamente la qualità di proprietario del veicolo intestato alla società medesima. La sentenza che applica la sospensione nel minimo edittale non necessita di specifica motivazione, difettando l’interesse ad impugnare.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, disponendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni, in applicazione del raddoppio previsto dal legislatore. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, ha lamentato l’omessa motivazione in ordine all’applicazione della sanzione accessoria. Con il secondo, ha sostenuto l’erronea applicazione del raddoppio, assumendo che il veicolo appartenesse alla società di cui l’imputato era socio unico e amministratore unico, e che pertanto egli dovesse esserne considerato proprietario.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente accertato l’ammissibilità del ricorso, rilevando che la sentenza impugnata, avendo convertito la pena detentiva in pena pecuniaria ex legge n. 689/1981, era da considerarsi inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, impugnabile esclusivamente con il ricorso per cassazione.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Il giudice di merito aveva infatti applicato la sospensione della patente per la durata di un anno, coincidente con il minimo edittale previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Ne consegue che alcuna utilità concreta potrebbe derivare all’imputato dall’eventuale annullamento della sentenza su tale specifico punto, difettando il requisito dell’interesse ad impugnare.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che possa essere esaminato il profilo relativo alla proprietà del veicolo. Trattandosi di giudizio di legittimità, non è consentito valutare la documentazione allegata dal ricorrente, che risulta prodotta per la prima volta in questa sede. In ogni caso, la questione non era stata dedotta dinanzi al giudice di merito, come dimostra il fatto che lo stesso capo di imputazione qualificava il veicolo come di proprietà altrui.
La qualità di socio unico e di amministratore unico di una società, pur essendo elementi indiziari, non integrano automaticamente la qualità di proprietario del veicolo intestato alla società. Tale qualità, che assume rilievo ai fini dell’applicazione del raddoppio della sanzione accessoria, deve essere dimostrata in modo autonomo e specifico, non potendo essere desunta da mere presunzioni o da documentazione prodotta tardivamente in sede di legittimità.
La Corte ha, quindi, dichiarato il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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