Guida senza patente reiterata: preclusa la particolare tenuità (Cass. pen. n. 5545 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile ai reati che, per loro struttura, sono a condotte reiterate, come la guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo, senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti. È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Il giudice di merito aveva escluso l’applicabilità dell’istituto in relazione al reato di guida senza patente, valorizzando sia le modalità della condotta, consistita nella guida in orario di punta e in area centrale della città, sia la reiterazione della stessa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo proposto non è consentito in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso. Il ricorrente non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che appariva logica, congrua e corretta in punto di diritto.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. Ha inoltre precisato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dall’art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
La Corte ha infine confermato l’orientamento consolidato secondo cui è preclusa la configurabilità della causa di non punibilità quando il reato, come nel caso della guida senza patente, è per sua struttura a condotte reiterate, difettando il prescritto requisito della non abitualità del comportamento. La condotta assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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