Rateizzazione del debito non esclude la particolare tenuità (Cass. pen. Sez. 3 n. 12802 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reati tributari, ai fini della configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice deve valutare in modo prevalente gli indici specificamente individuati dall’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000, come l’entità del debito tributario residuo in fase di estinzione mediante rateizzazione. Tale condotta susseguente al reato non richiede una semplice considerazione, ma può assumere portata dimostrativa preminente sugli elementi ostativi di cui all’art. 131-bis cod. pen. L’omessa valutazione di questi indici determina l’annullamento con rinvio della sentenza che abbia negato la causa di non punibilità solo in ragione dell’entità dell’evasione e della gravità del fatto.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato condannato per il delitto di cui all’art. 3, d.lgs. n. 74/2000. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in considerazione della rateizzazione del debito tributario in atto e delle modalità dell’illecito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con effetto assorbente sulle altre censure, incentrato sulla violazione dell’art. 131-bis cod. pen. Il thema decidendum riguardava l’applicazione dell’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, in attuazione della legge delega n. 111/2023, che impone al giudice di valutare in modo prevalente determinati indici, tra cui l’avvenuto adempimento del piano di rateizzazione e l’entità del debito residuo.
La Suprema Corte ha chiarito che la norma attribuisce specifico rilievo alla condotta susseguente al reato, quale espressione della riduzione dell’offesa e della finalità recuperatoria propria della regolamentazione del settore tributario. Tale scelta legislativa non consente al giudice di limitarsi a una considerazione meramente generica della rateizzazione, ma richiede che a tale elemento possa essere assegnata una valenza preminente sugli elementi ostativi, come le modalità della condotta e la non esiguità del danno.
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva negato la particolare tenuità del fatto basandosi esclusivamente sull’elevato ammontare dell’evasione e sulla complessiva gravità dell’azione, senza considerare la documentata rateizzazione del debito. Questo comportamento è stato giudicato censurabile, poiché la norma richiede una valutazione specifica degli indici di cui all’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000, in particolare dell’entità del debito residuo in fase di estinzione. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio a altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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