Inammissibile il ricorso riproduttivo di doglianze già vagliate dalla Corte di appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 13197 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, quando la determinazione del trattamento sanzionatorio sia stata compiutamente motivata dal giudice di merito, il ricorrente non può limitarsi a denunciarne la carenza, ma deve specificamente individuare le ragioni per le quali la spiegazione fornita sarebbe illogica o contraddittoria. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., qualora non risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la carenza di motivazione in ordine al diniego delle deduzioni difensive relative all’applicazione dell’aumento di pena per la continuazione con il reato giudicato con altra sentenza. Con i motivi di appello la difesa aveva chiesto il contenimento dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen., in ragione della modica quantità di sostanza detenuta.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, qualificandolo come meramente riproduttivo dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di merito forniscono logica e dettagliata spiegazione delle ragioni che hanno condotto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

In particolare, la Corte distrettuale ha evidenziato che la pena base patteggiata nel procedimento definito con la sentenza del Tribunale di Milano n. 8895 del 2024 era pari a un anno di reclusione e a 2.000,00 euro di multa. Su tale base ha ritenuto congruo l’aumento di pena per la continuazione pari a sei mesi di reclusione e a 1.000,00 euro di multa, al netto della riduzione per il rito abbreviato, nell’ambito di un trattamento complessivamente modesto in relazione ai fatti commessi.

La Corte ha quindi richiamato il principio espresso nella sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 86, rilevando che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Ne consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento della somma, equitativamente fissata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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