Partitore idrico accatastato in categoria D e non E (Cass. civ. Sez. V n. 21263 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il manufatto destinato a partitore idrico, in quanto impianto suscettibile di autonomo accatastamento e funzionalmente destinato allo svolgimento di un’attività economica, va censito nelle categorie del gruppo D e non in quella E. La classificazione nel gruppo E presuppone una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale che renda l’immobile sostanzialmente incommerciabile ed estraneo ad ogni logica di produzione industriale. L’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006 instaura una vera incompatibilità tra censimento in categoria E e destinazione commerciale o industriale dell’immobile dotato di autonomia funzionale e reddituale. La natura economica della gestione del servizio idrico integrato non viene meno per il fatto che il gestore sia una società partecipata dall’ente locale, rilevando le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato la rendita catastale di alcuni immobili siti in Salerno, riclassificandoli in categoria D/1 in luogo della categoria E/3 proposta in sede di Docfa. Si trattava di un partitore idrico in pressione, destinato ad alimentare i serbatoi del servizio idrico cittadino.

La CTP di Salerno accoglieva il ricorso, ricondurre il manufatto alla categoria E/9 per assimilazione agli acquedotti e ai serbatoi. La CTR della Campania, Sezione distaccata di Salerno, riformava la decisione, ravvisando nel fabbricato affinità con le strutture destinate al trasporto e alla distribuzione dell’energia, accatastabili in categoria D, e rilevando che esso era stato dichiarato singolarmente e non come pertinenza di immobile di pubblica utilità. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunciava motivazione apparente, è infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La CTR ha esposto argomentazioni congrue, idonee a superare tale soglia.

Il secondo motivo è inammissibile: il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è integrato dall’omessa considerazione di una mera argomentazione, quale l’affermazione secondo cui il fabbricato era stato dichiarato singolarmente. Richiamata la Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024 e la Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022, la Corte ribadisce che oggetto del vizio è un fatto storico, non una questione.

Il terzo motivo, di carattere sostanziale, è infondato. La Corte richiama la Cass., Sez. 5, n. 9427 del 2019 e la Cass. n. 2247/2021. La qualificazione nel gruppo E è propria di immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale che li rende incommerciabili. L’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006 sancisce l’incompatibilità tra categoria E e destinazione industriale, rendendo dirimente accertare se la gestione presenti i connotati della economicita, intesa come perseguimento del lucro oggettivo.

La normativa di settore — art. 9, comma 1, legge n. 36/1994, artt. 141 e 154 d.lgs. n. 152/2006 — richiama i criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il servizio idrico integrato è stato qualificato come servizio a rilevanza economica dall’art. 113 d.lgs. n. 267/2000, con conferma delle Corte cost. n. 325 del 2010 e n. 187 del 2011. La tariffa costituisce il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, trovando fonte nel contratto di utenza.

Quanto all’autonomia funzionale e reddituale, il partitore è suscettibile di autonomo accatastamento e, nella sua dimensione funzionale, concorre a un’attività produttiva. Né la natura economica viene meno quando il gestore sia una società partecipata dal Comune, rilevando esclusivamente le caratteristiche e la destinazione dell’immobile. Segue il rigetto del ricorso, la condanna alle spese e l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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