Divieto di cumulo tra detassazione Tremonti Ambiente e tariffe incentivanti Conto Energia (Cass. civ. Sez. V n. 18585 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La detassazione degli investimenti ambientali prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, legge n. 388 del 2000 non è cumulabile con le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia. Il divieto di cumulo, già desumibile dall’art. 5 del d.m. 5 maggio 2011 e dalla nota del GSE del 22 novembre 2017, è stato definitivamente sancito a livello di normazione primaria dall’art. 36 d.l. n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019, con disposizione di natura interpretativa applicabile anche alle annualità pregresse. Il contribuente che abbia cumulato i benefici per il III, IV e V Conto Energia può conservare la tariffa incentivante, economicamente più vantaggiosa, solo sanando la propria posizione mediante pagamento dell’imposta non versata, alle condizioni e nei termini fissati dalla legge.

Il Fatto

Una società contribuente aveva beneficiato, per l’annualità 2012, sia delle tariffe incentivanti del quarto Conto Energia, sia della detassazione Tremonti Ambiente, operando la relativa variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate contestò l’indebita variazione per circa 186.916 euro e la detrazione Iva per 1.363,64 euro, notificando un avviso di accertamento.

La C.T.P. di Cuneo accolse il ricorso della società e la C.T.R. del Piemonte respinse l’appello dell’Ufficio, ritenendo cumulabili le due agevolazioni e qualificando l’art. 19 del V Conto Energia come norma interpretativa generale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione; la società è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte muove dalla ricostruzione della Tremonti Ambientale, che esclude dal reddito imponibile gli investimenti ambientali con approccio incrementale, tassando l’eccedenza rispetto alla media del biennio precedente. L’art. 5 del d.m. 5 maggio 2011 ammette il cumulo delle tariffe incentivanti solo con i benefici tassativamente elencati, tra i quali non figura la detassazione ambientale.

Il percorso argomentativo valorizza la frammentazione normativa e il susseguirsi di tre decreti attuativi, che hanno reso incerta la soluzione. Il GSE, con nota del 22 novembre 2017, aveva chiarito che la detassazione fiscale non è cumulabile con le tariffe del III, IV e V Conto Energia, richiedendo al produttore che intenda mantenere l’incentivo di rinunciare formalmente al beneficio fiscale.

Su tale incertezza è intervenuto il legislatore con l’art. 36 d.l. n. 124 del 2019, che ha sancito a livello primario il divieto di cumulo, riconoscendo ai produttori incorsi nel divieto la facoltà di conservare le più vantaggiose tariffe incentivanti. La Corte richiama, sul punto, la delibera Corte conti n. 13/2021/G e l’ordinanza Cons. Stato n. 6861/2022. Il termine per la rinuncia, fissato al 30 giugno 2020, è stato poi differito al 31 dicembre 2020 dalla legge n. 120 del 2020.

La non cumulabilità è stata indirettamente affermata anche sul versante degli atti amministrativi. Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 104 del 2010, l’impugnazione del provvedimento dell’Agenzia del 6 marzo 2020, attuativo dell’art. 36, comma 3, d.l. n. 124 del 2019, trattandosi di atto generale, meramente ricognitivo e privo di pretesa tributaria sostanziale, estraneo all’elenco dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.

Nel caso concreto non è controverso che la società abbia cumulato i due benefici per il 2012. La sentenza impugnata non si è conformata ai principi esposti e va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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