Passaggio di consegne tra consegnatari e regolarità del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 222 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale di passaggio di consegne tra consegnatario cessante e subentrante deve rispettare le prescrizioni dell’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002 e del R.D. n. 827/1924, comprese la ricognizione a quantità e a valore dei beni, il controllo delle scritture contabili e lo scioglimento della riserva entro il termine di legge. La violazione di tali prescrizioni di carattere formale non incide tuttavia sulla regolarità del conto giudiziale quando dipende da una situazione straordinaria di oggettivo impedimento alla ricognizione, non addebitabile all’agente. La mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 C.G.C. non è imputabile all’agente contabile ma all’Amministrazione, tenuta per legge all’adempimento. Il conto sostanzialmente idoneo a rappresentare le risultanze della gestione va approvato con discarico dell’agente.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un’amministrazione statale, addetto alla gestione di stampati a carta valore per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, con conto depositato il 29 dicembre 2022. Nel corso dell’esercizio si era verificato un passaggio di consegne tra il consegnatario cessante e quello subentrante.
Il magistrato istruttore, con relazione, segnalava criticità formali e sostanziali, rilevando in particolare che il verbale di passaggio di consegne era stato redatto in forma sintetica, privo del registro dei buoni di carico e scarico e del controllo sulla regolarità delle scritture contabili, e che il subentrante aveva accettato con riserva per verifica mai sciolta. L’agente contabile depositava memoria difensiva, deducendo una situazione di transizione nei sistemi informativi di rilevazione dei beni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il conto non presenta irregolarità né sotto il profilo formale, risultando debitamente parificato e corredato del visto di regolarità amministrativo-contabile dell’organo competente, né sotto il profilo sostanziale, essendo idoneo a rappresentare le risultanze della gestione ai sensi dell’art. 140, comma 2, C.G.C..
Quanto al verbale di passaggio di consegne, la Corte riconosce la sinteticità dello stesso e l’apposizione della riserva per verifica mai sciolta dall’agente. Tuttavia, dalle deduzioni difensive e dalla documentazione allegata emerge una situazione straordinaria di oggettivo impedimento alla ricognizione del materiale: la dismissione del sistema GECO, in uso fino a poco prima del passaggio, e l’anomala protrazione dell’implementazione del sistema sostitutivo, non addebitabili all’agente.
La Corte precisa che tali circostanze avrebbero dovuto essere più correttamente esplicitate nel verbale, in ossequio all’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 254/2002, che consente il passaggio con clausola di riserva in situazioni eccezionali da motivare, con obbligo di scioglimento entro tre mesi, prorogabili di non oltre due mesi. La violazione formale riscontrata non incide però, nel caso concreto, sulla regolarità del conto, né impone la segnalazione alla Procura contabile.
Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 C.G.C., la Corte richiama il proprio orientamento (sentenza n. 198/2024 della stessa Sezione): la mancata produzione non può essere addebitata all’agente contabile, bensì all’Amministrazione, tenuta per legge a tale adempimento. Sul contenuto, richiama l’ordinanza n. 15/2023 della Sezione, che ne descrive le finalità di verifica.
Il Collegio approva dunque il conto con discarico dell’agente, con accertamento delle rimanenze finali per averne ragione nei conti successivi, demandando agli organi responsabili il puntuale adempimento degli obblighi di legge per il futuro. Non è luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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