Personale sanitario penitenziario al SSN anzianità non dà fascia economica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26348 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel passaggio del personale sanitario dal Ministero della Giustizia al Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal DPCM 1° aprile 2008, il riconoscimento integrale del servizio pregresso opera per finalità giuridiche, previdenziali ed economiche, ma non comporta l’automatica attribuzione di fasce economiche superiori. La fascia di confluenza è determinata dal solo maturato economico, con eventuale assegno ad personam a garanzia del divieto di reformatio in peius. L’anzianità di servizio rileva unicamente negli istituti che la richiamano, non nella progressione economica orizzontale, subordinata a procedure selettive e meritocratiche.
Il Fatto
Un dipendente già in servizio nell’Amministrazione Penitenziaria, nel ruolo sanitario del Ministero della Giustizia con qualifica di infermiere professionale e tecnico caposala, transitava dal 1° ottobre 2008 all’ASL Napoli 1 Centro per effetto del passaggio delle funzioni sanitarie penitenziarie al Servizio sanitario nazionale. L’azienda lo inquadrava nella categoria D, collaboratore sanitario-infermiere, livello economico D0, in base al maturato economico maturato.
Il lavoratore contestava l’inquadramento, rivendicando il livello D3 e le relative differenze retributive. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda; la Corte d’appello di Napoli, in riforma, riconosceva il diritto al livello D3, computando anche l’anzianità giuridica maturata prima del trasferimento, e condannava la sola azienda sanitaria al pagamento delle differenze. L’ASL ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo, muovendo dall’art. 5 della legge n. 419/1998 e dal d.lgs. n. 230/1999, che hanno avviato il riordino della medicina penitenziaria, fino alla legge n. 244/2007, art. 2, comma 283, che ha completato il trasferimento delle funzioni sanitarie al SSN.
Il criterio di inquadramento è fissato dall’art. 3, comma 2, del DPCM 1° aprile 2008: la fascia di confluenza si determina tenendo conto del maturato economico, dato dalla sommatoria di stipendio tabellare e indennità penitenziaria, decurtato dell’indennità professionale specifica; se l’importo non corrisponde a una fascia, si assegna quella immediatamente inferiore con differenza mantenuta come assegno ad personam.
La Corte distingue nettamente il maturato economico, tutelato contro la reformatio in peius, dall’anzianità di servizio. Il riconoscimento dell’intero servizio pregresso implica solo che vengano conservati gli istituti connessi all’anzianità, come la RIA, nel medesimo importo, senza incidere sulla fascia economica. Questa, infatti, attiene allo sviluppo di carriera.
Nel comparto Sanità, alla data del passaggio, la progressione economica orizzontale non era conseguibile automaticamente per decorso del tempo, ma richiedeva procedure selettive e meritocratiche, come previsto dall’art. 35 del CCNL 1998/2001. La Corte richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE 6 settembre 2011, causa C-108/10, Scattolon, e la propria giurisprudenza (Cass. n. 7698/2018), secondo cui il trasferimento non può essere invocato per ottenere un miglioramento retributivo.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e la domanda rigettata nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con compensazione delle spese di merito e condanna del controricorrente a quelle di legittimità.
Nota della Redazione
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