Inammissibile il ricorso a critica vincolata con motivi promiscui e non autosufficienti (Cass. civ. Sez. V n. 27121 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci più vizi di legittimità con un’unica argomentazione, non essendo possibile individuare a quale delle fattispecie enucleate dal codice di rito la censura si riferisca, in violazione del principio del giudizio a critica vincolata. Né rientra nei poteri della Corte interpretare i motivi proposti in maniera promiscua dalle parti. Il ricorso è altresì inammissibile per violazione del principio di autosufficienza: il ricorrente che assuma la formazione di un giudicato interno deve indicare gli elementi e i riferimenti processuali atti a consentire al giudice di legittimità la verifica del proprio assunto, pur restando integro il potere-dovere della Corte di valutare direttamente gli atti processuali.

Il Fatto

Una società contribuente, esercente attività di trasporto su strada, riceveva la notifica di un avviso di accertamento con ripresa a tassazione ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno di imposta 2009, fondato sul rilievo di esposizione di elementi passivi fittizi per operazioni intercorse con società collegate, ritenute elusive.

La società impugnava vittoriosamente l’atto innanzi alla C.T.P. di Messina, che rigettava espressamente la ragione di impugnazione fondata sulla violazione dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973. L’appello erariale veniva respinto dalla C.T.R.; la sentenza regionale accoglieva la tesi dell’abuso del diritto e rilevava l’omessa richiesta di chiarimenti, l’inosservanza del termine dilatorio e il difetto dell’onere motivazionale. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale sotto due profili distinti. Il primo attiene alla tecnica di formulazione delle censure: i tre motivi sono esposti con un’unica argomentazione che denunzia, nel medesimo contesto, più vizi di legittimità tra loro sovrapposti e inestricabilmente combinati.

Il giudizio di cassazione è a critica vincolata. Non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati la censura si riferisca. La giurisprudenza consolidata della Corte afferma l’inammissibilità della critica espressa mediante un unico motivo articolato in molteplicità di profili non collegabili ad alcuna fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito, richiamando in particolare Cass. n. 11603/2018. La Corte ribadisce inoltre che non rientra nei propri poteri interpretare, specificandone il contenuto, i motivi proposti in maniera promiscua dalle parti, come affermato da Cass. n. 24147/2021.

Il secondo profilo di inammissibilità riguarda la violazione del principio di autosufficienza. L’Agenzia assume la formazione di un giudicato interno sull’invalidità dell’atto impositivo per mancato rispetto del contraddittorio, questione invece accolta dalla C.T.R. Tuttavia non riporta né richiama la pronunzia invocata né il contenuto dell’atto di controparte, non rendendo possibile la verifica del proprio assunto.

La Corte precisa che, ai fini della verifica dell’impugnazione rituale o meno di una statuizione di primo grado nell’ottica del possibile accertamento di un giudicato interno, il giudice di legittimità ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se la funzione giurisdizionale si sia esaurita per mancata devoluzione della questione in appello. Occorre però che il ricorrente, in ossequio all’autosufficienza, abbia indicato gli elementi idonei a individuare la fondatezza del proprio assunto, secondo il principio di Cass. n. 7499/2019. Dalla sentenza d’appello emerge altresì che la questione non era stata esaminata dai giudici di primo grado.

L’inammissibilità dei motivi principali assorbe lo scrutinio del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non si dà luogo alla condanna ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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