Inammissibili i motivi che chiedono riesame del merito senza censurare la ratio (Cass. civ. Sez. III n. 3648 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso che, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non specifichi gli atti o i documenti su cui si fonda, indicandone la localizzazione e il contenuto, è inammissibile. Parimenti inammissibile è il motivo che non investa tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché è sufficiente che una sola di esse resti non censurata perché il gravame debba essere respinto nella sua interezza. La valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione per inadempimento costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua. L’interpretazione del contratto è parimenti attività riservata al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, non per proporre una lettura diversa da quella disattesa.
Il Fatto
La società attrice agiva in giudizio per far dichiarare la risoluzione per inadempimento di una serie di contratti di locazione di aeromobili stipulati con la convenuta, oltre alla restituzione dei depositi e al risarcimento dei danni. La convenuta resisteva e, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento del danno da illegittima risoluzione.
Il Tribunale di Chieti accertava l’inadempimento della convenuta e la risoluzione dei contratti. La pronuncia era confermata dalla Corte d’Appello di L’Aquila, che rigettava tanto l’appello principale quanto quello incidentale. La soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, cui resisteva la controricorrente con ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato viola l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., poiché menziona genericamente dei documenti senza trascriverne il contenuto né indicarne la collocazione nei fascicoli di merito. La Corte ribadisce il doppio onere di localizzazione e di trascrizione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010: indicare un documento significa anche dire dove sia rintracciabile nel processo.
Dall’altro lato, il motivo omette di censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva ritenuto che i documenti contestati fossero già presenti nel fascicolo di parte e tempestivamente prodotti, trattandosi di mero ripristino dell’integrità del fascicolo. Il ricorrente non coglie questa motivazione. La Corte ricorda che, di fronte a una decisione fondata su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna idonea a sostenerla, è sufficiente che una sola resti non censurata perché il motivo debba essere respinto integralmente.
Il secondo motivo è inammissibile. La Corte riconosce il principio per cui al c.t.u. è preclusa la formulazione di valutazioni giuridiche. Tuttavia il ricorrente, ancora una volta in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non indica in che termini la ricostruzione del giudice sarebbe errata, né riporta il contenuto del mandato al c.t.u.. Il consulente si era limitato a illustrare il diritto inglese e del Galles applicabile, senza invadere il campo del giudice.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La Corte afferma che la valutazione della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. è questione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Parimenti, l’interpretazione del contratto spetta al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici. Non è consentito dolersi in cassazione del fatto che sia stata privilegiata una lettura diversa da quella proposta.
È infine inammissibile il ricorso incidentale, che sollecita una rinnovata delibazione delle risultanze probatorie e della liquidazione del danno all’immagine, questioni riservate all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compensa le spese, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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