Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: oneri probatori e reverse charge (Cass. civ. Sez. V n. 26353 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che contesti la detraibilità dell’IVA ha l’onere di provare, anche in via presuntiva e su elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta; assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la massima diligenza esigibile. Nel regime del reverse charge, ove sia indicato un fornitore fittizio, il diritto alla detrazione è negato anche solo per la consapevolezza di tale indicazione, se manca la prova che il vero fornitore sia soggetto passivo IVA. Sul piano delle imposte dirette, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto di essere stati sostenuti, salvo che contrastino con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, con onere probatorio a carico del contribuente.

Il Fatto

Una società era destinataria di un avviso di accertamento, emesso per l’annualità d’imposta 2007 ai fini IRES, IRAP e IVA, all’esito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza. Dai controlli incrociati era emerso che la società aveva dedotto costi per oltre quattro milioni di euro ed esposto IVA indetraibile per quasi un milione, dietro fatture emesse da varie imprese riferibili a operazioni inesistenti. L’Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione ai sensi degli artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973, art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997, recuperando maggiori imposte, interessi e sanzioni.

La CTP di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo illegittimo il recupero dell’IVA in ragione del reverse charge. La CTR della Sicilia, in appello, accoglieva l’impugnazione della contribuente e rigettava quella incidentale dell’Ufficio, annullando l’avviso: secondo il giudice di merito le operazioni erano solo soggettivamente inesistenti, non essendo provata l’oggettiva inesistenza delle forniture. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie entrambi i motivi. Con il primo, l’Agenzia censurava la ritenuta genericità dell’avviso di accertamento. Il motivo è fondato: le finalità e l’oggetto della verifica risultano dal pvc richiamato dall’avviso e depositato in primo grado, né alcuna norma sanziona con la nullità dell’atto impositivo la pretesa genericità dell’annuncio delle ragioni della verifica. La specifica indicazione delle singole disposizioni legittimanti l’accertamento non è richiesta ai fini della validità dell’avviso.

Sul secondo motivo, la Corte rileva che l’annullamento disposto dalla CTR è illogico rispetto al percorso motivazionale esibito. Accertata la soggettiva inesistenza delle operazioni, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la contribuente avesse assolto all’onere di dimostrare la propria diligenza nell’evitare il coinvolgimento nel meccanismo di illecite forniture.

Quanto alla detraibilità dell’IVA, la Corte richiama l’insegnamento unionale (Corte Giust. Ppuh, C-277/14; Corte Giust. Bonik, C-285/11) e quello interno (Sez. V n. 15369 del 2020): l’Amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario, anche in via presuntiva; assolto l’onere, il contribuente deve provare la diligenza massima esigibile. Nel reverse charge, il diritto alla detrazione è negato al cessionario che abbia indicato un fornitore fittizio (Sez. V n. 4250 del 2022), ed è ammessa la prova per presunzioni con inversione dell’onere probatorio (Sez. V n. 12649 del 2017). Le Sezioni Unite n. 22727 del 2022 confermano che la detraibilità è un posterius rispetto all’esistenza delle operazioni.

Sulla deducibilità dei costi, la Corte richiama l’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993: i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto di essere stati sostenuti, salvo che contrastino con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (Sez. V n. 26786 del 2024). L’onere della prova dell’esistenza, inerenza e coerenza economica spetta al contribuente. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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