Reintegrazione e pensione di anzianità: la prima rende sine titulo la seconda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6342 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, l’accesso del lavoratore al trattamento pensionistico di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro e non preclude gli emolumenti a essa connessi. Il rapporto tra i due istituti è rovesciato rispetto a quello prospettato dal datore: è la reintegrazione a rendere sine titulo la pensione, esponendo l’interessato all’azione di ripetizione dell’indebito da parte dell’ente erogatore, e non viceversa. Una volta formatosi il giudicato sulla reintegrazione, il pensionamento sopravvenuto durante il giudizio di cognizione sul licenziamento non può essere fatto valere come fatto estintivo o impeditivo in un giudizio successivo.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente di una società, aveva ottenuto la declaratoria di illegittimità del licenziamento, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria. La sentenza di primo grado era passata in giudicato dopo il rigetto del reclamo e del ricorso per cassazione proposti dalla società. Nel frattempo la lavoratrice aveva optato per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.
Sulla base di quella condanna generica, la lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per l’indennità risarcitoria e per l’indennità sostitutiva. L’opposizione della società era stata rigettata in primo grado e il gravame era stato respinto dalla Corte d’Appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, resistito dalla lavoratrice con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La società ha dedotto, con i primi due motivi, che l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità avesse reso impossibile la reintegrazione e che il rapporto di lavoro si fosse estinto per volontà della lavoratrice, manifestata con la domanda di pensionamento. La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, giudicandoli infondati e anche affetti da profili di inammissibilità.
Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento: quando il licenziamento illegittimo è annullato con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, rileva la continuità giuridica del rapporto, con la conseguenza che va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica per incompatibilità con il rapporto stesso. La sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge dunque il diritto al pensionamento con la medesima efficacia retroattiva (Cass. ord. n. 2694/2024; Cass. n. 16350/2017).
Da qui la conclusione centrale: il rapporto tra reintegrazione e pensione è esattamente rovesciato rispetto a quello affermato dalla società ricorrente. È la prima a rendere sine titulo la seconda, e non il contrario. Il pensionamento, quindi, non può valere come fatto impeditivo della reintegrazione né giustificare una riduzione del risarcimento.
La Corte ha aggiunto un ulteriore argomento di ordine processuale. Nel caso concreto la pronuncia di reintegrazione era passata in giudicato. Il fatto estintivo o impeditivo dedotto dalla società — il pensionamento — si era verificato durante il giudizio di cognizione relativo al licenziamento e avrebbe dovuto essere opposto in quel giudizio, prima della formazione del giudicato, ormai preclusivo di ogni questione sul punto.
Il terzo motivo, con cui si lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione del giudicato sulla reintegrazione. I tre motivi del ricorso incidentale della lavoratrice sono rimasti assorbiti dall’esito del ricorso principale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale e condannato la società alle spese.
Nota della Redazione
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