Omessa pronuncia dell’eccezione assorbita e correzione della motivazione in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 4204 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, la mancata pronuncia del giudice di merito sull’eccezione di mancato invio degli estratti conto non determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. quando l’eccezione, ove accolta, non sarebbe comunque idonea a travolgere l’accertamento del credito. La medesima conclusione si impone in forza dell’art. 1832 cod. civ., poiché il difetto di invio preclude la decadenza del debitore principale dall’impugnazione, ma non esclude l’idoneità degli estratti conto a fungere da prova del credito anche nei confronti del fideiussore. In tale ipotesi la Corte di cassazione può integrare la motivazione della pronuncia impugnata ai sensi dell’art. 384, comma quarto, cod. proc. civ., poiché rispetto alla denunciata omessa pronuncia si prospetta solo un’esigenza di correzione della motivazione.
Il Fatto
Alcuni fideiussori delle obbligazioni assunte da una società cooperativa propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del Trib. Varese n. 1100/2022, con cui, revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore della banca originaria, erano stati condannati al pagamento di una somma in favore della banca avente causa, previa declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità parziale delle clausole delle fideiussioni omnibus sottoscritte.
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendosi il giudice di merito pronunciato sull’eccezione relativa al mancato invio degli estratti conto dei rapporti bancari posti a fondamento del ricorso per ingiunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie in via preliminare l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla controricorrente per la notifica del controricorso, avendo la parte dimostrato di aver ripetutamente tentato l’adempimento per via telematica e di non aver conseguito il risultato per causa a essa non imputabile, come desumibile dai messaggi del gestore del sistema informativo e dalla cancelleria.
Nel merito, la Corte richiama e condivide le considerazioni della proposta di definizione del giudizio, secondo cui la pronuncia del tribunale ha implicitamente disatteso la difesa degli opponenti. La stessa proposta osserva che dalla tesi del mancato invio non deriverebbe in nessun caso l’effetto della insussistenza del credito per difetto di prova, ma semmai unicamente quello di escludere la decadenza del debitore principale dal diritto di impugnare gli estratti conto, ai sensi dell’art. 1832 cod. civ.
Ne consegue che gli estratti conto restano correttamente idonei a fungere da prova del credito, anche nei confronti del fideiussore. Pertanto, anche ipotizzando l’esistenza di una mancata pronuncia, questa Corte dovrebbe provvedere al rigetto del ricorso integrando in tal senso la motivazione della pronuncia impugnata ex art. 384, comma quarto, cod. proc. civ., poiché rispetto alla denunciata omessa pronuncia si porrebbe solo l’esigenza di una correzione della motivazione della sentenza gravata.
Il Collegio dichiara quindi inammissibile il ricorso. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, la Corte dispone la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamando Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540, e liquida equitativamente la somma dovuta alla controricorrente e l’ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende. Il dispositivo dà altresì atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
Nota della Redazione
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