Motivazione apparente e ricorso reiterativo: inammissibilità del ricorso per Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 20805 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice territoriale. Il vizio di mancanza o contraddittorietà della motivazione è escluso quando la sentenza impugnata esponga un percorso argomentativo esaustivo e logicamente coerente, ancorato alle risultanze istruttorie. Il ricorso che si risolva in una proposta di lettura alternativa del merito è inammissibile, non potendo il giudice di legittimità sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, in primo grado e poi in appello, per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., in relazione all’occupazione di un immobile con fissazione della propria residenza in assenza di titolo legittimante.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata escussione di un testimone e la manifesta illogicità della motivazione nella formazione della prova indiziaria a proprio carico.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII penale ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Il primo, perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi disattese; il secondo, perché caratterizzato da genericità nella formulazione e privo di confronto con la motivazione impugnata.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il vizio di motivazione non può essere dedotto prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità (Sez. 3, n. 18521 dell’11.01.2018, Ferri). Analogamente, in tema di doglianze reiterative, ha richiamato Sez. 2, n. 27816 del 22.03.2019, Rovinelli, e Sez. 3, n. 44882 del 18.07.2014, Cariolo.
La Corte territoriale aveva fornito motivazione adeguata, in particolare alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata, sottolineando l’occupazione protratta dell’immobile con fissazione di residenza in assenza di titolo e la mancata, effettiva regolarizzazione, nonostante l’inoltro dell’istanza di sanatoria. Circostanze ritenute sufficienti, dopo logico apprezzamento delle risultanze istruttorie, per l’affermazione della penale responsabilità.
Il percorso argomentativo è stato giudicato conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione istruttoria e correlati obblighi del giudice (Sez. 5, n. 32379 del 12.04.2018, Impellizzeri; Sez. 6, n. 1256 del 28.11.2013, Cozzetto). La sentenza ha quindi evidenziato l’assenza di decisività dell’invocata escussione testimoniale rispetto alle argomentazioni della sentenza di primo grado.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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