Patrocinio a spese dello Stato: omissioni reddituali e dolo eventuale (Cass. pen. Sez. VII n. 2881 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, sulla composizione della famiglia anagrafica e sui redditi rilevanti integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 e devono essere sorrette dal dolo generico o anche solo dal dolo eventuale. Non esclude l’elemento soggettivo la deduzione, non provata, che la convivenza documentata dalle certificazioni anagrafiche non corrisponda alla situazione reale, poiché i redditi da dichiarare sono quelli della famiglia anagrafica ai sensi degli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115/2002. L’errore sulla nozione di reddito rilevante per l’ammissione al beneficio non configura errore su legge extrapenale, essendo l’art. 76 espressamente richiamato dalla norma incriminatrice. Ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 18.12.2023, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone il 16.09.2020 nei confronti della ricorrente, alla pena di mesi otto di reclusione e 600,00 euro di multa, oltre spese processuali, per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002. La vicenda riguarda la dichiarazione resa per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: secondo l’accusa, l’omissione dei redditi del fratello convivente aveva consentito alla ricorrente di rientrare nei limiti di legge e di beneficiare del patrocinio.
Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo il vizio di motivazione in ordine alla mancata prova dell’elemento soggettivo e, con il secondo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità lo hanno ritenuto meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza specifica critica alle argomentazioni della decisione impugnata.
Nel respingere i motivi di appello, la Corte territoriale aveva evidenziato che lo stato di famiglia documentava la convivenza della ricorrente con il fratello e che proprio l’omissione nella dichiarazione, comportando il mancato computo dei redditi di quest’ultimo, aveva consentito di rientrare nei limiti previsti dalla legge e di ottenere il beneficio.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato devono essere sorrette dal dolo generico o anche dal dolo eventuale, come affermato da Sez. IV n. 37144 del 05.06.2019 e Sez. IV n. 45786 del 04.05.2017. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo che la mera deduzione, priva di prova, di una situazione di convivenza difforme da quella anagrafica valga a escludere il dolo.
I redditi da dichiarare, secondo la disciplina di riferimento, sono quelli della famiglia anagrafica, come previsto dagli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115/2002. Né la ricorrente può sostenere di aver ignorato l’obbligo di dichiarare il reddito del fratello convivente: l’errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio non esclude l’elemento soggettivo del reato, non trattandosi di errore su legge extrapenale, poiché l’art. 76 è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice, in coerenza con Sez. IV n. 418 del 25.11.2021.
Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, secondo Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016. La decisione impugnata ha logicamente motivato, con giudizio di merito insindacabile, che l’offesa non è di particolare tenuità, in considerazione del danno economico arrecato allo Stato.
Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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