Restituzione nel termine e incompetenza del giudice dell’esecuzione a decidere nel merito (Cass. pen. Sez. I n. 9779 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, la competenza del giudice dell’esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. riguarda l’esistenza e la corretta formazione del titolo esecutivo, e si distingue dalla restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., che presuppone la rituale formazione del titolo e la sua mancata conoscenza. Dinanzi a una eccezione di nullità del titolo e a una contestuale istanza di restituzione nel termine, il giudice dell’esecuzione deve verificare pregiudizialmente la validità del titolo e, una volta accertata l’esecutività, è tenuto a esaminare autonomamente l’istanza di restituzione. La mancata motivazione su quest’ultima determina l’annullamento del provvedimento con rinvio.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Monza rigettava le istanze presentate dal condannato, il quale aveva chiesto la declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo per la mancata notifica del dispositivo della sentenza di appello e, in via subordinata, la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione. Il titolo era rappresentato da una sentenza della Corte di Appello di Milano, confermativa della condanna, divenuta irrevocabile. Si discuteva della disciplina applicabile al procedimento di appello, se quella emergenziale dell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020 o quella del nuovo art. 598-bis cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi di ricorso. Ha chiarito che, essendo l’appello stato proposto in data successiva al 30 giugno 2024, trova applicazione la disciplina del rito camerale di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen., in virtù della norma transitoria di cui all’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022. Il riferimento nel verbale di udienza all’art. 23-bis è stato considerato un refuso, non idoneo a modificare il regime legale applicabile. Quanto all’art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen., la comunicazione dell’avviso di deposito è stata definita una “mera comunicazione di cortesia”, senza valore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta ancorata al deposito in cancelleria.
La Corte ha invece accolto il quarto e quinto motivo, riguardanti l’omessa motivazione sull’istanza di restituzione nel termine. Ha rammentato che l’istituto di cui all’art. 175 cod. proc. pen. presuppone la rituale formazione del titolo e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato. Ha precisato che, quando l’istanza è proposta al giudice dell’esecuzione insieme all’eccezione di nullità del titolo, la competenza a decidere spetta a quest’ultimo solo se la richiesta è logicamente subordinata o alternativa all’accertamento della validità del titolo; in tal caso, egli deve prima verificare la validità del titolo e, accertata l’esecutività, esaminare autonomamente l’istanza di restituzione.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione si è limitato a rigettare genericamente tutte le istanze, omettendo qualsiasi motivazione sulle ragioni del diniego della restituzione nel termine. Questa è stata considerata una mancanza assoluta di motivazione, che ha imposto l’annullamento del provvedimento limitatamente a tale punto, con rinvio al Tribunale di Monza per un nuovo giudizio. La Corte ha infine dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 598-bis cod. proc. pen., rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di ancorare il decorso dei termini di impugnazione al deposito della sentenza, piuttosto che alla sua comunicazione.
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Nota della Redazione
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