Ingiusta detenzione esclusa se discrasia deriva da discrezionalità del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. IV n. 3727 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere proposta dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen., non dal difensore munito di semplice procura ad litem: la procura speciale richiede, a pena di inammissibilità, la determinazione dell’oggetto e dei fatti cui si riferisce, ma è sufficiente che da essa non emerga incertezza sulla volontà della parte. Nel merito, la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita non integra l’ingiustizia indennizzabile ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. quando dipende non da un ordine di esecuzione illegittimo o errato, ma dall’esercizio di un potere discrezionale del giudice dell’esecuzione, come nella determinazione della misura dell’indulto applicabile. Non è invece riparabile la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa che non comporta privazione della libertà personale.
Il Fatto
Un soggetto propone domanda di riparazione per ingiusta detenzione per 230 giorni, assumendo che l’ordine di esecuzione era divenuto illegittimo per effetto dell’applicazione dell’indulto, quantificato in 9 mesi a fronte di una originaria determinazione di 1 mese e 10 giorni. La Corte di appello di Milano rigetta la domanda.
I giudici della riparazione ritengono la domanda priva di procura speciale valida, per mancanza di riferimento ai fatti cui si riferisce; escludono che l’ordine di esecuzione fosse illegittimo, derivando la discrasia tra pena inflitta ed espiata da vicende successive alla condanna; negano l’indennizzabilità della pena espiata in affidamento in prova. Propone ricorso per cassazione il ricorrente, a mezzo del difensore.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato. Sul primo motivo la Corte ricostruisce la disciplina della domanda di riparazione: l’art. 315 cod. proc. pen. richiama le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario e, quindi, l’art. 645 cod. proc. pen., che prevede la presentazione dell’istanza da parte interessata o di un procuratore speciale nelle forme dell’art. 122 cod. proc. pen., con richiamo alle Sezioni Unite n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna.
La procura speciale deve contenere, a pena di inammissibilità, la determinazione dell’oggetto e dei fatti cui si riferisce, ma non richiede formule sacramentali: rileva il principio di conservazione degli atti. Nel caso esaminato, la procura conteneva uno specifico riferimento alla domanda e il numero del procedimento di esecuzione, consentendo di ricostruire univocamente la volontà della parte.
La fondatezza del motivo non conduce però all’annullamento: il rigetto della Corte territoriale si fonda su tre autonomi ordini di motivi, ciascuno idoneo a sorreggere la decisione. I motivi secondo e terzo sono infondati. La Corte ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale: la sentenza n. 310 del 1996 della Corte costituzionale ha esteso la riparazione all’erroneo ordine di esecuzione; la giurisprudenza ha poi ammesso l’indennizzo per vicende successive alla condanna connesse all’esecuzione, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato.
La detenzione sine titolo legittima la riparazione solo se sussiste una violazione di legge dell’autorità procedente, non quando la discrasia consegue all’esercizio di un potere discrezionale. Nel caso, la misura dell’indulto è dipesa da una valutazione tipicamente giurisdizionale relativa alle condotte ricadenti nel provvedimento e alla determinazione della pena ex art. 81 cod. pen.; dunque non da un ordine di esecuzione illegittimo. La Corte distingue il diverso caso dell’ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, non ancora applicato.
Nota della Redazione
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