Conversione del pignoramento: il termine scade con l’ordinanza che dispone la vendita (Cass. civ. Sez. 3 n. 1477 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 495, primo comma, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 117, primo comma, Cost., poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione dell’istanza di conversione nel corso del processo di espropriazione immobiliare attua un congruo contemperamento tra il diritto sociale all’abitazione e il diritto del creditore alla tutela del proprio credito. L’istanza di conversione del pignoramento deve essere proposta prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 cod. proc. civ.; la pronuncia dell’ordinanza che dispone la vendita preclude definitivamente e a chiunque la possibilità di avanzare l’istanza, a prescindere dall’esito del relativo subprocedimento di vendita.

Il Fatto

La ricorrente proponeva istanza di conversione del pignoramento avente ad oggetto la propria abitazione principale in data successiva all’emanazione dell’ordinanza di determinazione delle modalità della vendita. Il giudice dell’esecuzione dichiarava l’istanza inammissibile per tardività. L’esecutata proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza e, successivamente, anche avverso il decreto di trasferimento emesso in favore dell’aggiudicataria, dopo che le operazioni di vendita erano proseguiti con l’aggiudicazione del bene.

Il Tribunale rigettava entrambe le opposizioni, riunite, condividendo la valutazione di tardività dell’istanza di conversione. Avverso tale sentenza la debitrice proponeva ricorso per cassazione con un unico complesso motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 495, primo comma, cod. proc. civ. e sulla dedotta illegittimità costituzionale della norma, per contrasto con il diritto all’abitazione tutelato dagli artt. 2, 3, 24, 42 e 47 Cost. e dalle fonti sovranazionali.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione osserva che la stessa difesa della ricorrente riconosce pacificamente la tardività dell’istanza di conversione, depositata dopo l’emanazione dell’ordinanza che disponeva la vendita con delega al professionista. Tale circostanza è già di per sé sufficiente per escludere la fondatezza dell’impugnazione, atteso che il termine finale per la proposizione dell’istanza era stato travalicato: il termine coincide con la pronuncia dell’ordinanza di autorizzazione alla vendita, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata.

Quanto alla richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale, il Collegio ritiene la questione manifestamente infondata. La giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo che il diritto all’abitazione è meritevole di speciale protezione in quanto diritto sociale incluso nel catalogo dei diritti inviolabili, ha sottolineato che l’azione esecutiva è fattore complementare e necessario dell’effettività della tutela giurisdizionale, consentendo al creditore di soddisfare la propria pretesa anche in mancanza di adempimento spontaneo del debitore. Limitazioni al diritto del creditore di agire in sede esecutiva sono pertanto ammissibili solo se fondate su circostanze eccezionali e circoscritte nel tempo.

La disciplina dell’art. 495 cod. proc. civ. realizza un corretto bilanciamento tra le opposte esigenze: da un lato, il legislatore ha ampliato la durata della rateizzazione fino a quarantotto mesi, dall’altro ha fissato un termine ragionevole per la presentazione dell’istanza. La fase di offerta del bene sul mercato è tendenzialmente irreversibile, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, a garanzia dell’interesse pubblico alla credibilità e affidabilità del sistema. Le prospettazioni relative all’esdebitazione e alle fonti sovranazionali non scalfiscono tale conclusione, non essendo idonee a fondare una sospensione delle procedure esecutive al di fuori di eventi di portata generalizzata e di notevole incidenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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