Patrocinio non abbienti: opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 al giudice penale (Cass. pen. Sez. IV n. 11625 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, la competenza a decidere le opposizioni avverso il decreto di rigetto appartiene al giudice penale in tutti i casi in cui l’istanza di ammissione o liquidazione si innesti in un procedimento penale, restando al giudice civile le sole opposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002. L’adozione di un rito diverso nella fase di opposizione, in assenza di decadenze, di lesione del diritto di difesa o di stasi insuperabile del procedimento, non determina la nullità del provvedimento, operando il generale principio di conservazione degli atti. L’ordinanza che definisce l’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è impugnabile per cassazione per sola violazione di legge: è deducibile la motivazione apparente, non il vizio di manifesta illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la difesa nel procedimento penale a proprio carico. Il giudice aveva respinto la domanda e l’istante aveva proposto opposizione.
Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 14 novembre 2024, aveva rigettato l’opposizione rilevando che il ricorrente era gravato da plurimi precedenti penali, tali da integrare gli estremi dell’abitualità reato, e che era verosimile che traesse dalle attività illecite i mezzi di sostentamento. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per essere stata l’opposizione decisa con rito civile anziché dalla sezione penale, oltre a vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione del riparto di competenza. L’opposizione avente a oggetto l’ammissione al beneficio era stata trattata dal Presidente con il rito civile sommario di cui all’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, norma richiamata dall’art. 84 d.P.R. n. 115/2002 solo riguardo al decreto di pagamento degli onorari del difensore.
Sul punto la Corte richiama il principio già affermato dalla Sez. IV n. 29385 del 26/5/2022, secondo cui la competenza a decidere appartiene al giudice penale in tutti i casi in cui l’istanza si innesti in un procedimento penale, residuando al giudice civile la cognizione delle sole opposizioni ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002.
Nel caso concreto, il provvedimento impugnato, pur adottato con rito civile, è stato tempestivamente impugnato e trasmesso alle sezioni penali. L’adozione di un rito diverso non ha prodotto decadenze processuali, né violazione del diritto di difesa, né quella stasi insuperabile del procedimento che connota il provvedimento abnorme. Trova quindi applicazione il principio di conservazione degli atti, con esclusione di qualsiasi nullità (richiamate Sez. II n. 8645 del 09/11/2022 e Sez. I n. 47750 del 18/11/2022).
Quanto ai motivi di merito, la Corte ricorda che l’ordinanza ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è impugnabile per sola violazione di legge ai sensi del quarto comma, non anche per vizio di motivazione. Le Sezioni Unite n. 25080 del 28.5.2003, con formula di portata generale estensibile alla fattispecie, hanno chiarito che rientrano nella violazione di legge la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente, in quanto correlate alla violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., comma 3, restando esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità.
Nel caso in esame la Corte esclude il difetto motivazionale dedotto. L’ordinanza impugnata non si limita a un generico riferimento ai precedenti penali, ma ne compie una disamina completa, argomentando sulla natura dei reati e sulla loro recente commissione. L’apparato argomentativo soddisfa pertanto l’obbligo di motivazione e il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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