La turbativa d’asta non è configurabile nell’affidamento diretto senza competizione (Cass. pen. Sez. 6 n. 4181 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di delitti contro la pubblica amministrazione, il reato di cui all’art. 353-bis cod. pen. è configurabile quando la procedura di affidamento, al di là del nomen juris, preveda un segmento valutativo concorrenziale, ossia una “gara” anche informale tra più operatori. Non è, invece, configurabile quando la scelta del contraente sia avvenuta mediante affidamento diretto, svincolato da ogni schema concorsuale, ovvero quando la decisione di procedere all’affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara. La sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo relativo a tale fattispecie, con rideterminazione della pena per i reati residui ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il difensore di un imprenditore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per i reati di corruzione e turbativa d’asta, relativi a due distinti appalti, concedendo la non menzione della condanna e disponendo la confisca del prezzo del reato.
La difesa chiedeva l’annullamento deducendo, tra l’altro, la riqualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 317 e 319-quater cod. pen., la non configurabilità della turbativa d’asta per mancanza di una gara nelle due procedure, l’esclusione delle circostanze attenuanti e il diniego dell’estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi di ricorso inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di censure già vagliate e volti a proporre una lettura alternativa della vicenda, smentita dal contenuto dei colloqui intercettati e dalle ammissioni dei correi. Dall’esame delle conversazioni, ha osservato la Sesta Sezione, non emergeva alcuna costrizione o posizione di soggezione del privato, risultando chiara la posizione paritaria dei contraenti e l’immediata e spontanea adesione dell’imprenditore alla proposta illecita, così escludendo la configurabilità dei reati di concussione e induzione indebita.
Con riferimento alla turbativa d’asta, la Corte ha invece accolto il ricorso limitatamente al secondo appalto. Ha ritenuto corretta la motivazione sulla configurabilità del reato per il primo appalto, in ragione dell’accordo volto a falsare la procedura negoziata con l’indicazione della natura formale della partecipazione di ditte compiacenti. Per il secondo appalto, pur essendo pacifica l’esistenza del patto corruttivo, la Corte ha escluso il reato, difettando una reale procedura competitiva: si era in presenza di un affidamento diretto, essendo predeterminata la scelta del contraente al di fuori di ogni schema concorsuale.
La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al secondo episodio, eliminando la relativa quota di pena e rideterminando la sanzione per i reati residui in anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione. Ha, infine, dichiarato inammissibili i motivi sulle attenuanti e infondato il motivo concernente la mancata estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie, valorizzando la funzione specialpreventiva delle stesse.
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Nota della Redazione
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