Retrodatazione cautelare ammessa anche tra diversi uffici requirenti (Cass. pen. Sez. II n. 24268 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la pendenza dei procedimenti davanti a uffici requirenti diversi non è di per sé ostativa all’operatività dell’istituto. Il giudice deve accertare in concreto, con motivazione effettiva, l’anteriorità dei fatti posti a fondamento della seconda ordinanza rispetto alla prima misura, la sussistenza di una connessione qualificata tra i fatti ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e la desumibilità dagli atti già acquisiti degli elementi giustificativi della misura successiva. L’omesso scrutinio di tali presupposti integra un vizio di motivazione apparente e impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente era già stato sottoposto a misura cautelare, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, dal 12 marzo 2025, nell’ambito di un procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro per reati contro il patrimonio. Con successiva ordinanza dell’11 marzo 2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi applicava nei suoi confronti la custodia in carcere per ulteriori fatti di truffa aggravata, collocati nel medesimo arco temporale e nello stesso contesto territoriale.
La difesa eccepiva la retrodatazione dei termini custodiali, deducendo la connessione qualificata tra i fatti e la loro anteriorità rispetto alla seconda ordinanza. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l’eccezione valorizzando in via pressoché esclusiva la diversità degli uffici requirenti procedenti. Propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e ricostruisce l’istituto muovendo dalla funzione di riallineamento della decorrenza dei termini, esteso dalla giurisprudenza di legittimità alle fattispecie dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. oltre l’ipotesi di identità del fatto.
Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 14535 del 2006 e n. 21957 del 2005, secondo cui la retrodatazione opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. In caso di contestazioni a catena prive di connessione qualificata, se gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili al momento della prima, i termini decorrono dall’esecuzione di quest’ultima solo se i procedimenti pendono davanti alla stessa autorità giudiziaria e la separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero. Le Sezioni Unite n. 23166 del 2020 precisano poi che, davanti a uffici diversi, la retrodatazione è ammessa solo in presenza di concorso formale, reato continuato o connessione teleologica.
La Corte distingue le due ipotesi operative: nell’ambito del medesimo procedimento la retrodatazione opera automaticamente, salva la prova della connessione qualificata; in procedimenti diversi è invece subordinata alla prova della desumibilità dagli atti. Sul punto recupera Sez. U n. 14535 del 2006 (Librato), che esclude la sufficienza della mera presenza degli elementi nel primo procedimento, valorizzando i tempi tecnici di elaborazione del compendio indiziario, e la giurisprudenza successiva secondo cui la nozione di desumibilità non coincide con la ricezione dell’informativa di reato, ma con il momento in cui il contenuto possa ritenersi recepito.
La Corte ribadisce infine che l’esistenza della connessione e la desumibilità sono questioni di fatto, sindacabili solo sotto il profilo della logicità e coerenza, e che grava sulla parte che invoca la retrodatazione l’onere della prova.
Nel caso concreto, il Tribunale del riesame ha omesso di verificare l’anteriorità dei fatti, di scrutinare in concreto la connessione qualificata e di accertare la desumibilità degli elementi dal primo procedimento. A nulla rileva la sola diversità degli uffici requirenti, criterio non previsto dalla norma. Il provvedimento è quindi affetto da vizio di motivazione apparente e viene annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, con trasmissione di copia al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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