Patrocinio a spese dello Stato: reddito non indicato e istanza inammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 27191 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’istanza di ammissione deve contenere, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile ai fini del beneficio. Qualora l’istante non abbia presentato la dichiarazione fiscale relativa all’ultimo anno di riferimento, egli è comunque tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva sull’ammontare dei redditi complessivamente percepiti in detto periodo, anche se non dichiarati al fisco, non potendo l’omissione della dichiarazione tributaria esonerarlo dall’indicazione del reddito. L’istanza priva di tale indicazione non consente la verifica, neppure formale, delle condizioni reddituali e non è successivamente integrabile, ostandovi il disposto dell’art. 79 del d.P.R. n. 115/2002. Il potere del giudice di richiedere integrazioni documentali ha natura discrezionale e il suo mancato esercizio non determina alcuna nullità del provvedimento di rigetto o di inammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel contesto di un procedimento penale. La Corte d’appello, con decreto, aveva dichiarato inammissibile la domanda per mancata specificazione del reddito percepito in relazione all’anno di riferimento, costituito dal 2021.
Il consigliere delegato aveva confermato la decisione, rilevando che l’istante non aveva indicato in sede di autocertificazione il reddito imponibile ai fini IRPEF, che erano carenti le indicazioni sui componenti del nucleo familiare e sui loro redditi, e che la richiesta era contraddittoria: l’istante aveva dichiarato di non avere percepito redditi per alcune annualità, indicando però entrate di 500 euro mensili derivanti da lavori saltuari, senza specificazione dell’anno. Avverso il rigetto dell’opposizione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, tutti attinenti alla corretta valutazione dei requisiti previsti dall’art. 79 del TUSG. La norma richiede che la domanda contenga, tra l’altro, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito, con specifica determinazione del reddito complessivo calcolato secondo le modalità dell’art. 76 del TUSG.
La Corte ha ribadito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora l’istante non abbia presentato la dichiarazione fiscale relativa all’ultimo anno di riferimento, egli è comunque tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva sull’ammontare dei redditi complessivamente percepiti in detto periodo, anche se non dichiarati al fisco. L’omissione della dichiarazione tributaria non può esonerarlo dall’indicazione del reddito, a pena di inammissibilità dell’istanza.
Richiamando Sez. IV n. 29458 del 2020, la Corte ha affermato che è inammissibile l’istanza priva dell’indicazione dei redditi percepiti per l’annualità di riferimento, poiché non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito, né la stessa può essere successivamente integrata. Ha inoltre ricordato Sez. IV n. 38147 del 2025, secondo cui l’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità dell’interessato e dei familiari con i codici fiscali e la dichiarazione sostitutiva sulle condizioni reddituali, non essendo invece prevista l’indicazione dei singoli redditi di ciascun componente.
Quanto al potere di integrazione documentale, la Corte ha precisato che esso ha natura discrezionale e non comporta l’obbligo di assegnare un termine all’istante, con la conseguenza che il suo mancato esercizio non determina nullità. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 6591 del 2008, secondo cui la falsità nella dichiarazione sostitutiva è connessa all’ammissibilità dell’istanza e non a quella del beneficio, perché solo l’istanza ammissibile genera l’obbligo del giudice di decidere nel merito.
Nel caso concreto l’istanza risultava, sin dall’origine, generica e non idonea a consentire un effettivo sindacato sulla sua veridicità. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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