Concorso tra inquinamento e disastro ambientale e confisca dei beni (Cass. pen. Sez. 3 n. 16903 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ipotesi di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater, comma 2, n. 3, cod. pen. si configura come fattispecie autonoma e di chiusura rispetto all’art. 452-bis cod. pen., richiedendo una compromissione ambientale dalla quale derivi un’offesa alla pubblica incolumità per l’estensione della compromissione, gli effetti lesivi o il numero di persone esposte a pericolo. Tale fattispecie non è assorbita dal reato di inquinamento ambientale, sussistendo un concorso di reati. La partecipazione concausale di eventi naturali, come piogge eccezionali, non esclude il nesso causale tra la condotta di abusivo sversamento e il pericolo per la pubblica incolumità, quando lo sversamento abbia compromesso la capacità di contenimento dell’alveo, amplificando le conseguenze di tali eventi. È inammissibile il ricorso proposto dalla società e dal socio avverso la confisca, qualora questi non siano stati parti del giudizio di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, riformando parzialmente la sentenza del Gup, confermava la condanna dell’imputato per i reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, disastro ambientale e inquinamento ambientale, rideterminando la pena e confermando la confisca di quote sociali e patrimonio aziendale. Avverso tale decisione ricorrevano per cassazione l’imputato, la società, il suo amministratore e il socio unico, deducendo plurimi motivi riguardanti la mancata motivazione su richieste assolutorie, l’assorbimento del reato di disastro ambientale in quello di inquinamento, la nullità per mancata acquisizione di una consulenza tecnica di parte e l’illegittimità della confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto le eccezioni difensive relative al capo a), riaffermando il principio per cui il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e quello di associazione per delinquere sono configurabili in concorso tra loro. Ha inoltre evidenziato come l’assoluzione per il reato associativo non crei alcuna contraddizione con la condanna per il delitto ambientale, trattandosi di fattispecie distinte e autonome.
Quanto alla dedotta sussidiarietà dell’art. 452-quater, comma 2, n. 3, cod. pen. rispetto all’art. 452-bis cod. pen., la Corte ha escluso l’assorbimento, qualificando l’offesa alla pubblica incolumità come elemento costitutivo autonomo che specializza la fattispecie del disastro ambientale rispetto al presupposto comune della compromissione ambientale. La sentenza ha quindi ritenuto che le condotte successive alla compromissione iniziale non costituiscano un post factum non punibile ma singoli atti di un’unica azione lesiva. In relazione al pericolo di esondazione, ha chiarito che l’incidenza di eventi naturali non interrompe il nesso causale, essendo la compromissione dell’alveo la prima fonte del pericolo.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società e del socio, non avendo questi partecipato al giudizio di primo grado, instaurato solo nei confronti della persona fisica. Ha infine annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto aggravato, per il quale la Corte territoriale non aveva fornito alcuna risposta alle censure difensive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso dell’imputato è stato rigettato nel resto.
Nota della Redazione
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