Nuova iscrizione per reato permanente solo su condotte attuali dell’indagato (Cass. pen. Sez. I n. 20601 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati permanenti, quali l’associazione mafiosa, la nuova iscrizione nel registro degli indagati per il medesimo fatto, disposta dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini, è legittima solo se sopravvengono notitiae criminis concernenti l’indagato già iscritto e attestanti il concreto protrarsi della sua condotta oltre il termine di cui all’art. 405 cod. proc. pen. Non basta, a tal fine, l’emersione di elementi sulla mutata composizione soggettiva del sodalizio o sulla perdurante operatività della compagine criminale, riferibili a soggetti diversi dall’indagato. Il giudice della cautela che giustifichi la nuova iscrizione su tali soli elementi incorre in errore di diritto e in vizio di motivazione, con conseguente annullamento con rinvio. La natura di nuova iscrizione o di semplice aggiornamento va accertata con criteri oggettivi, e non secondo la qualificazione soggettiva operata dal pubblico ministero.
Il Fatto
Il ricorrente, indagato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. pluriaggravato, era stato destinatario di una misura cautelare applicata dal Giudice per le indagini preliminari. L’ordinanza genetica era stata annullata dal Tribunale del riesame per insufficienza degli elementi dimostrativi dell’appartenenza al sodalizio. Su ricorso del pubblico ministero, la Cassazione aveva annullato con rinvio quel provvedimento, ritenendo che l’interruzione del percorso collaborativo di un dichiarante non escludesse, di per sé, l’attendibilità delle precedenti dichiarazioni.
In sede di rinvio il Tribunale del riesame, con ordinanza del 23/09/2025, aveva confermato la misura e ripristinato la custodia cautelare, respingendo l’eccezione difensiva di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine massimo biennale. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce gli snodi processuali: la prima iscrizione del ricorrente risale al 29/06/2015, con annotazione formale nel registro in data 07/07/2015, nell’ambito di un procedimento già iscritto il 26/11/2014 per condotte associative permanenti. Le indagini erano state prorogate due volte fino al termine massimo biennale del 07/07/2017. Una nuova iscrizione era stata disposta il 12/05/2020, per lo stesso clan e la stessa contestazione temporale.
Il Collegio censura il ragionamento del Tribunale del riesame, che aveva giustificato la seconda iscrizione richiamando la mutata composizione soggettiva dell’associazione, l’aggiunta di ulteriori presunti intranei e l’attualizzazione dell’operatività del sodalizio. Si tratta di elementi riferiti a soggetti diversi dal ricorrente, e non a un protrarsi della sua condotta.
Dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche nelle decisioni della Sez. 6 n. 10687 del 2023 e della Sez. 1 n. 44502 del 2024, emerge il criterio decisivo: la legittimità della nuova iscrizione per il medesimo fatto permanente dipende dall’emersione di notitiae criminis relative esclusivamente all’indagato già iscritto, attestanti il protrarsi concreto della sua intraneità dopo la scadenza del termine. La Sez. 5 n. 859 del 2025 ha confermato che, in tal caso, le risultanze investigative restano pienamente utilizzabili.
La Corte ribadisce inoltre che la qualificazione dell’atto come nuova iscrizione o come semplice aggiornamento non dipende dalla scelta soggettiva del pubblico ministero, ma va condotta secondo criteri oggettivi; l’aggiornamento è ammesso solo nei casi di mutamento della qualificazione giuridica o di diversa circostanziazione del fatto, ai sensi dell’art. 335, comma 2, cod. proc. pen.
Ne consegue che il provvedimento impugnato è affetto da errore di diritto e da vizio di motivazione, per non aver indicato gli elementi che avrebbero potuto giustificare la seconda iscrizione a carico del ricorrente. Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, resta assorbito. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale del riesame, che dovrà rivalutare l’eccezione di inutilizzabilità e i presupposti della misura.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 335 c.p.p. – Registro delle notizie di reato
- Art. 405 c.p.p. – Termini per la conclusione delle indagini preliminari
- Art. 406 c.p.p. – Proroga dei termini
- Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari