Conflitto di competenza: l’aggravante comune attrae la cognizione al Tribunale (Cass. pen. Sez. I n. 23774 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un conflitto positivo di competenza, quando due giudici hanno preso cognizione contemporaneamente del medesimo fatto, la competenza si radica in capo al giudice che conosce dell’addebito nella sua più ampia configurazione giuridica. Opera una regola di sistema assimilabile alla continenza tra i fatti, che restano sostanzialmente identici ancorché diversamente circostanziati. Ne deriva che la contestazione di maggiore ampiezza comprende quella di minore consistenza e attrae la cognizione dell’intera regiudicanda. Il d.lgs. n. 274/2000 devolve al Giudice di pace le sole ipotesi di cui all’art. 582 cod. pen., escludendo quelle aggravate ai sensi dell’art. 585 cod. pen.

Il Fatto

Nell’ambito di un procedimento per lesioni personali aggravate, contestate ai sensi degli artt. 110, 582, 585, comma 1, e 577, comma 2, cod. pen., il Tribunale di Vibo Valentia ha emesso un’ordinanza con cui ha sollevato un conflitto positivo di competenza nei confronti del Giudice di Pace di Vibo Valentia, davanti al quale pendeva altro procedimento penale per il medesimo fatto-reato.

Il Giudice di Pace, preso atto del conflitto, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione per la relativa risoluzione. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Vibo Valentia; la difesa dell’imputato ha invece concluso per la competenza del Giudice di Pace.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il conflitto sussiste, poiché due giudici hanno preso cognizione contemporaneamente del medesimo fatto, dando luogo alla situazione prevista dall’art. 28 cod. proc. pen.

Nel merito, la risoluzione è stata nel senso dell’affermazione della competenza del Tribunale. Il d.lgs. n. 274/2000 attribuisce alla competenza del Giudice di pace le sole ipotesi di cui all’art. 582 cod. pen., con esclusione, tra le altre, di quelle in cui ricorra la circostanza aggravante di cui all’art. 585 cod. pen.

La Corte ha osservato che il fatto-reato contestato nei due procedimenti è il medesimo: si tratta di lesioni personali aggravate ai sensi degli artt. 585 e 577, comma 2, cod. pen. Sul medesimo fatto l’azione penale si è esercitata dinanzi al Tribunale ordinario, la cui imputazione comprende l’aggravante, e dinanzi al Giudice di pace, che invece non la menziona.

Si radica pertanto la competenza del Tribunale, operando una regola di sistema assimilabile alla continenza tra i fatti, che restano sostanzialmente identici sia pure diversamente circostanziati. La contestazione di maggiore ampiezza comprende quella di minore consistenza e attrae la cognizione dell’intera regiudicanda davanti al giudice competente a conoscerne nella sua più ampia configurazione giuridica.

Il conflitto positivo è stato dunque risolto a favore del Tribunale di Vibo Valentia, con trasmissione degli atti e le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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